Affrancamento di riserve con riduzione generica del patrimonio netto
Gli emendamenti all’OIC 25 precisano che l’imposta sostitutiva non è iscritta in contropartita di una riserva specifica
L’8 dicembre 2025, l’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato la versione definitiva di alcuni emendamenti ai principi contabili nazionali, che sono frutto del periodico aggiornamento degli standard per adattarli alla prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi.
Si ricorda, peraltro, che gli emendamenti erano stati pubblicati in bozza il 6 giugno 2025 e sottoposti a consultazione fino al 31 luglio 2025.
In primo luogo, sono stati modificati i documenti OIC 13 (Rimanenze), OIC 16 (Immobilizzazioni materiali) e OIC 24 (Immobilizzazioni immateriali) in riferimento agli acquisti con opzione di rivendita.
Lo standard setter specifica (in modo coerente con quanto previsto dal documento OIC 34 in capo alla società venditrice) che il bene acquistato è iscritto in bilancio (tra le rimanenze, le immobilizzazioni materiali o i beni immateriali) solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione di rivendita non sarà esercitata. In caso contrario, il bene acquistato rimane iscritto nel bilancio del venditore.
Un altro intervento (che fa seguito alle indicazioni contenute nell’OIC 34 in merito alla cessione di licenze) riguarda il documento OIC 24 in riferimento all’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali.
A tal riguardo, viene ammessa la commisurazione delle quote di ammortamento ai ricavi della società (finora espressamente esclusa, in applicazione del principio di prudenza), ma soltanto a condizione che la società applichi il metodo di ammortamento a quote decrescenti e sia dimostrabile che i ricavi rappresentino una approssimazione dello sfruttamento dell’attività immateriale.
Gli emendamenti intervengono, poi, sul documento OIC 25 (Imposte sul reddito) in riferimento all’imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve di rivalutazione in sospensione d’imposta.
Sotto questo profilo, la versione definitiva degli emendamenti, tenendo conto dei commenti ricevuti in sede di consultazione, differisce rispetto alla bozza.
Viene, infatti, stabilito che il debito per l’imposta sostitutiva è iscritto nello Stato patrimoniale della società in contropartita a una riserva di patrimonio netto (e non, invece, in riduzione della relativa riserva di patrimonio netto, come previsto dalla bozza). Lo standard setter ha, quindi, scelto di non individuare una specifica riserva.
A completamento dell’emendamento è stato, inoltre, specificato il trattamento contabile da seguire nel caso in cui la società abbia invece iscritto, in sede di rilevazione della riserva da rivalutazione, una passività per imposte differite. In particolare, viene stabilito che, se tali imposte sono state stanziate, esse vanno riversate in contropartita al debito per imposta sostitutiva.
Da ultimo, gli emendamenti intervengono sui documenti OIC 16 e OIC 31 (Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto) in riferimento all’attualizzazione dei fondi per oneri di smantellamento e ripristino.
In questo caso, si prevede di classificare gli effetti (la versione definitiva degli emendamenti precisa, rispetto alla bozza, che si fa riferimento agli effetti sia positivi che negativi) che derivano dal trascorrere del tempo ovvero dall’adeguamento del tasso di attualizzazione nella classe C del Conto economico, considerata la natura finanziaria dell’attualizzazione.
In particolare, in applicazione dell’art. 2423-ter comma 3 c.c., ai sensi del quale “devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425”, si prevede la classificazione in una voce ad hoc, denominata “C.17-ter) - Effetti di attualizzazione dei fondi oneri”, per distinguerli dagli altri proventi od oneri di natura finanziaria.
Le bozze degli emendamenti proponevano, poi, un intervento anche sul documento OIC 21 (Partecipazioni), in riferimento agli oneri accessori all’acquisto di partecipazioni.
Tale proposta di modifica non è stata, tuttavia, inserita nella versione definitiva degli emendamenti, con ciò lasciando intendere che non ci fosse condivisione sul trattamento contabile prospettato.
Quanto alla decorrenza, la versione definitiva degli emendamenti contiene una precisa indicazione.
Tutte le modifiche si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2026 o da data successiva.
Tuttavia, è possibile applicare gli emendamenti in via anticipata ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025 (di prossima predisposizione).
Con riguardo alla prima applicazione, è stabilito che gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione degli emendamenti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi del documento OIC 29. È inoltre consentita l’applicazione prospettica.
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