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Sugli effetti del giudicato penale le Sezioni Unite attendono la Consulta

Precedenza alle questioni di legittimità costituzionale

/ Rebecca AMATO

Mercoledì, 10 dicembre 2025

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In tema di c.d. “doppio binario” tra processo penale e tributario, ridisegnato dal nuovo art. 21-bis del DLgs. 74/2000 introdotto dal DLgs. 87/2024, le Sezioni Unite della Cassazione decidono di non decidere.
Con ordinanza interlocutoria n. 31961 di ieri, 9 dicembre 2025, il Collegio del Supremo Consesso ha disposto un rinvio della trattazione in quanto insistono questioni di legittimità costituzionale pregiudiziali.

Rammentiamo che con il DLgs. 87/2024 è stato introdotto un temperamento al c.d. “doppio binario” disciplinato dal nuovo art. 21-bis del DLgs. 74/2000.
Esso nella versione vigente prevede che la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento assume efficacia di giudicato nel processo tributario se sono integrate tre condizioni:
- che l’assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso;
- che si tratti del medesimo soggetto;
- che si tratti degli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario.

Sin dagli albori della modifica normativa si sono susseguite numerose pronunce che hanno generato interpretazioni differenti della norma sotto plurimi profili.
Il pronunciamento in commento deriva dall’ordinanza interlocutoria n. 5714 del 4 marzo 2025 della stessa Cassazione, che sollecitava un intervento delle Sezioni Unite in ordine:
- alla rilevanza dell’efficacia del giudicato penale nel processo tributario ai fini delle sole sanzioni o anche per l’imposta;
- alla valenza del giudicato penale nel processo tributario nei casi di sentenza di assoluzione pronunciata per mancata, insufficiente o contraddittorietà della prova che il fatto sussiste, ovvero le ipotesi previste dall’art. 530 secondo comma del c.p.p.

Rimane il nodo degli effetti del giudicato

Nelle more la C.G.T. II del Piemonte con l’ordinanza n. 64/3/2025 del 10 marzo 2025 ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale nella parte in cui l’art. 21-bis cit. prevede che il giudicato penale assolutorio emesso a seguito di dibattimento faccia stato nel processo tributario.

Si potrebbe infatti verificare una disparità di trattamento tra le parti, considerato che l’effetto del giudicato si ha solo in caso di assoluzione del contribuente e non anche in caso di condanna.
Inoltre, rilevava la Corte di merito che l’Erario non può a livello generale costituirsi parte civile nel processo penale e i due modelli processuali hanno regimi probatori differenti (si vedano “Valenza della sentenza penale nel processo tributario alle Sezioni Unite” e “Dubbio l’effetto tributario del giudicato penale di assoluzione per mancanza di prove”, entrambi del 5 marzo 2025).

Successivamente si è aggiunta anche la remissione della C.G.T. di Roma, con l’ordinanza del 13 maggio 2025 n. 1838.
Preso atto di ciò, le Sezioni Unite della Cassazione, quindi, dispongono un rinvio della trattazione del ricorso in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale stante la pregiudizialità delle questioni di legittimità costituzionale.
Pertanto, non resta che attendere ancora.

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