Scade il 30 aprile 2026 il termine per le istanze di esonero per la certificazione di parità
Avviata la campagna di acquisizione delle domande per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2025
L’INPS, con il messaggio n. 3804 di ieri, ha reso noto che sul proprio sito, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, è stato rilasciato il modulo di istanza on line “SGRAVIO PAR_GEN” per l’inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del DLgs. 198/2006 entro il 31 dicembre 2025. Per accedere al modulo occorre, dunque, selezionare l’anno di riferimento 2025.
Si ricorda che l’agevolazione in esame, introdotta dall’art. 5 della L. 162/2021, si sostanzia in un esonero pari al massimo all’1% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, nel limite di 50.000 euro annui per ciascuna azienda da riferirsi al medesimo codice fiscale. Con il DM 20 ottobre 2022 sono stati indicati i criteri e disciplinate le modalità di concessione dell’esonero a decorrere dal 2022. In relazione alle relative modalità di fruizione, il rinvio è alle indicazioni e alle istruzioni operative già fornite dall’INPS con la circ. n. 137/2022.
Per i predetti datori di lavoro, il termine per inoltrare le richieste di riconoscimento dell’agevolazione scadrà il prossimo 30 aprile 2026; in ogni caso, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, fa come sempre fede la data di rilascio della certificazione, che non può in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2025.
I datori di lavoro privati che abbiano presentato, nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste, la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della certificazione della parità di genere non devono ripresentare la domanda, essendo l’esonero automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa a seguito dell’accoglimento dell’istanza. In ogni caso, l’Istituto precisa che qualora il soggetto interessato dovesse accertarsi di avere indicato nella domanda relativa alla precedente campagna dei dati errati o anomali, con conseguente riconoscimento di un importo di esonero ridotto rispetto a quello dovuto, lo stesso può rinunciare alla domanda “accolta parzialmente” e presentare una nuova richiesta nella campagna di acquisizione delle richieste in corso.
Nel messaggio in esame, ai fini della corretta compilazione della domanda, si riportano le informazioni che la domanda telematica di autorizzazione all’esonero deve contenere, con la precisazione per cui la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere deve essere intesa come la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione (cfr. messaggi INPS nn. 2844/2024 e 4479/2024).
Si torna quindi a ribadire che la retribuzione media mensile globale si riferisce al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori (si riferisce quindi all’ammontare complessivo delle retribuzioni medie erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico al datore di lavoro).
L’Istituto evidenzia che, al termine dell’elaborazione massiva delle istanze, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito verrà comunicato in calce al medesimo modulo di istanza on line presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. Verrà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, avente il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero, con fruizione dell’esonero autorizzato dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa (art. 3 comma 3 del DM 20 ottobre 2022).
In caso di rinuncia o revoca della certificazione, il datore di lavoro interessato è tenuto, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’Istituto – con la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché tramite l’invio di una PEC all’indirizzo pariopportunita@mailbox.governo.it – e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.
Il periodo di validità del codice di conguaglio relativo alle mensilità pregresse (codice causale “L239”) di cui alla circ. INPS n. 137/2022 sarà periodicamente aggiornato da parte dell’Istituto.
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