L’Ordine di Milano dovrà consegnare al CNDCEC le lettere contro la riforma del DLgs. 139/2005
A mesi di distanza dal loro invio, le lettere fatte recapitare da alcuni Ordini territoriali ai vertici dell’Esecutivo, nel tentativo di bloccare il processo di riforma dell’ordinamento professionale, producono ancora strascichi. Con una sentenza pubblicata ieri, infatti, il TAR della Lombardia ha definito una controversia tra l’Ordine di Milano e il Consiglio nazionale, riguardante una richiesta di accesso agli atti che il Consiglio nazionale aveva inoltrato all’ODCEC e a cui quest’ultimo aveva rifiutato di ottemperare.
Oggetto della richiesta proprio una copia della lettera che l’Ordine guidato da Marcella Caradonna (così come altri Ordini) aveva spedito ai rappresentanti del Governo e dei relativi atti presupposti, tra cui la delibera con la quale era stato deciso l’invio. L’Ordine si era opposto, spiegando che la richiesta del Consiglio nazionale aveva carattere esplorativo e strumentale a un controllo generalizzato sull’operato dello stesso ODCEC, così il Consiglio nazionale ha adito il TAR della Lombardia, che ha accolto in toto le ragioni del CNDCEC.
Il tribunale spiega che “rientra tra le attribuzioni specifiche del Consiglio nazionale la promozione dei rapporti con altre Istituzioni e lo svolgimento di attività consultiva in relazione a progetti di legge, nonché il compito di promuovere e coordinare le attività dei Consigli provinciali proprio in relazione alle iniziative incidenti sulla specifica professione”. In quest’ottica, la richiesta di accesso agli atti “non è tesa a un controllo generalizzato sull’operato dell’Ordine”, avendo a oggetto documenti specifici “la cui conoscenza è strumentale alla tutela delle prerogative proprie del Consiglio, che ha presentato un progetto di riforma dell’ordinamento professionale”.
“La pronuncia del TAR – ha commentato il Presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio – mette in luce una gestione del procedimento di accesso ingiustificatamente difensiva e non conforme al quadro normativo, culminata in un diniego illegittimo che ha reso necessario l’intervento del giudice amministrativo. La condanna alle spese rafforza il giudizio di soccombenza sostanziale dell’ODCEC di Milano e rappresenta un ulteriore indice della violazione commessa”.
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