In scadenza l’IVA per le prestazioni continuative con soggetti esteri
I servizi internazionali di durata ultrannuale si considerano effettuati alla fine di ciascun anno solare
A fine anno, tra le operazioni che richiedono di essere valutate, vi sono le prestazioni di servizi “generiche” di carattere periodico o continuativo, quando una delle due controparti non è stabilita in Italia. Ci si riferisce, in sostanza, a tutte le prestazioni B2B disciplinate dall’art. 7-ter del DPR 633/72, quando hanno natura periodica o continuativa e sono rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, nei confronti di un operatore che non è ivi stabilito, e viceversa.
Dette operazioni transnazionali si caratterizzano per un momento di effettuazione, ai fini IVA, differente rispetto alle prestazioni a esecuzione istantanea. Come indicato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 16/2013 (§ 2.2), la necessità di individuare il diverso momento di effettuazione del servizio impone di distinguere i contratti che comportano una esecuzione unica (o istantanea), rispetto ai contratti in cui la prestazione è distribuita o reiterata nel tempo, ossia quei contratti in cui “la durata è elemento essenziale per la determinazione della prestazione”.
È la stessa circolare dell’Agenzia delle Entrate a precisare che il contratto ad esecuzione continuata o periodica è quello nel quale “il protrarsi dell’adempimento per un certo tempo è condizione perché il contratto produca l’effetto voluto dalle parti e soddisfi il bisogno (durevole o continuativo) che le ha indotte a contrarre”.
Per cui è necessario indagare il contenuto e la finalità dell’obbligazione contrattuale, in quanto elementi determinanti per stabilire la durata nel tempo della prestazione e, di conseguenza, per individuare il relativo momento di effettuazione, laddove i servizi “generici” siano scambiati con soggetti passivi non stabiliti in Italia.
In termini generali, le prestazioni di servizi B2B “generiche” aventi carattere periodico o continuativo, rese in ambito transnazionale, si considerano effettuate alla data di maturazione dei corrispettivi. Se prima di detto momento è stato pagato (in tutto o in parte) il corrispettivo, l’effettuazione del servizio è anticipata alla data del pagamento (per il solo importo pagato).
Una ulteriore e più rilevante deroga caratterizza i servizi internazionali che sono resi, in modo continuativo, per una durata superiore a un anno, se nel periodo non comportano pagamenti (neanche parziali). In deroga al criterio già descritto, l’ultimo periodo del citato art. 6 comma 6 stabilisce che tali prestazioni si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare, sino all’ultimazione delle prestazioni medesime. La norma interna recepisce la regola prevista dall’art. 64 § 2 della direttiva 2006/112/Ce.
Si pensi al caso di una fornitura continuativa ultrannuale di servizi di consulenza o di manutenzione periodica che un soggetto passivo italiano effettua nei confronti di committenti soggetti passivi stabiliti all’estero, senza che siano maturati pagamenti periodici (come accade, tipicamente, per le prestazioni che sono rese all’interno di uno stesso gruppo).
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 16/2013), con riguardo ai servizi in parola per i quali sin dall’inizio è prevista una durata pluriennale, è necessario attendere che siano trascorsi 12 mesi, facendo attenzione che il momento di effettuazione delle prestazioni è comunque il 31 dicembre di ciascun anno.
Se il servizio è reso a far data dal 1° luglio 2024, si deve attendere in primo luogo il 1° aprile 2025 (per far sì che sia trascorso un anno dall’inizio del servizio) e, quindi, il 31 dicembre 2025 affinché si verifichi il momento di effettuazione della prestazione, che nel frattempo ha continuato ad essere resa, per la durata di 18 mesi (mutuando l’esempio contenuto nella circ. n. 37/2011, § 4.4).
Alla luce di quando descritto, va ulteriormente rammentato che l’esigibilità dell’IVA corrisponde con il momento di effettuazione della prestazione di servizi.
Per quanto concerne, invece, l’emissione della fattura, l’art. 21 comma 4 del DPR 633/72 prevede un termine di dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione (non ritenendosi applicabile, nella fattispecie, l’ulteriore differimento di cui alla lett. d) dell’art. 21 comma 4, per le prestazioni B2B con soggetti extra Ue, diverse da quelle di durata ultrannuale).
Nel caso dei servizi ricevuti, se il prestatore è stabilito nell’Ue, il meccanismo del reverse charge ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72 impone l’integrazione della fattura di acquisto (e la relativa registrazione) entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione. Se il prestatore non è stabilito nell’Ue, deve essere emessa autofattura entro il giorno 12 del mese successivo a quello di effettuazione. Resta fermo l’obbligo di presentazione del c.d. “esterometro” di cui all’art. 1 comma 3-bis del DPR 633/72, sostituibile dall’emissione della fattura elettronica via SdI (circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022).
La base imponibile della prestazione è determinata, ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. c) del DPR 633/72, rapportando il corrispettivo totale pattuito dalle parti (corrisposto a fine prestazione) alla quota parte di servizio che è stata resa nel momento in cui si rileva l’ultimazione della prestazione, e cioè alla fine di ciascun anno solare (circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2011, § 4.4).
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