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Prestazioni continuative con IVA alla scadenza del periodo cui è riferito il pagamento

/ REDAZIONE

Venerdì, 14 giugno 2024

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Le prestazioni di servizi rese in modo continuativo per un determinato periodo, ove comportino il pagamento di acconti o pagamenti successivi, si considerano effettuate, ai fini IVA, alla scadenza del periodo cui si riferisce l’acconto o il pagamento, ai sensi dell’art. 64 § 1 della direttiva 2006/112/Ce.

Tale determinazione del momento impositivo ha carattere vincolante, per cui se alla scadenza del periodo il corrispettivo non è stato incassato l’imposta diventa invariabilmente esigibile. Sono questi alcuni dei principi richiamati dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza pubblicata ieri, relativa alla causa C-696/22.

Il caso specifico riguardava una società rumena che forniva servizi a imprese sottoposte a procedure d’insolvenza. Tali servizi prevedevano per gli amministratori e liquidatori giudiziari un compenso mensile, oltre a un compenso di risultato. Detti soggetti, inoltre, erano tenuti a presentare relazioni mensili sui servizi prestati e sui compensi loro dovuti.

Secondo la Corte, fatte salve le verifiche del giudice del rinvio, tali prestazioni comportano pagamenti successivi, per cui sono da ricondurre all’art. 64 § 1 della direttiva. Di conseguenza, non può applicarsi il diverso criterio di determinazione del momento impositivo dettato dall’art. 64 § 2, così come recepito dalla legge rumena (che colloca detto momento alla data stabilita contrattualmente per il pagamento).

Per tali operazioni, inoltre, l’eventuale mancato incasso del corrispettivo alla scadenza del periodo non può posticipare l’insorgenza dell’IVA e la sua esigibilità, neppure laddove tale mancato pagamento derivi dalla mancanza di liquidità sul conto del debitore.

Infatti, secondo l’impianto sistematico della direttiva, l’imposta può divenire esigibile “non oltre il momento dell’emissione della fattura o dell’incasso del prezzo” ma si tratta di una facoltà esercitabile dagli Stati membri, ex art. 66 lett. a) e b) della stessa direttiva, solo per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, in deroga ai precedenti artt. 63 e 65.

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