Il sindaco resta creditore della società controllata anche se delega l’incasso allo studio associato
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 16475/2024, ha stabilito che, in linea generale, la società che conferisce l’incarico di sindaco a un professionista è debitrice di quest’ultimo.
Il professionista, peraltro, è libero di trasferire la legittimazione all’incasso di tale credito oppure la relativa titolarità.
Solo il trasferimento della titolarità del credito – che si attua mediante cessione dello stesso – può essere opposto al creditore del professionista che abbia agito esecutivamente presso la società terza debitrice, mentre resta del tutto irrilevante che il professionista abbia delegato all’incasso l’associazione professionale di cui faccia parte.
In altre parole, è solo la cessione del credito, e non anche la mera delega all’incasso, a poter privare il professionista creditore di tale sua qualità.
In considerazione di ciò, il creditore del professionista può pignorare i compensi a questi dovuti dai suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che quel professionista abbia delegato altri all’incasso, oppure – come avvenuto nel caso di specie – si sia obbligato, nei confronti dell’associazione professionale cui appartiene, a riversare in un fondo comune i proventi della propria attività professionale.
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