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Niente esenzione IVA per l’organizzazione dei viaggi studio all’estero

/ REDAZIONE

Venerdì, 14 giugno 2024

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La qualificazione di alcune prestazioni come operazioni svolte da agenzie di viaggio rende inapplicabile alle stesse il regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10 comma 1 n. 20 e 21 del DPR 633/72 (prestazioni educative e didattiche, ecc.). Si tratta di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 16480 depositata ieri, 13 giugno 2024.

Il caso in esame riguarda i viaggi studio organizzati da una scuola di lingue. Per tale soggetto passivo, l’attività didattica avrebbe assorbito le altre prestazioni finalizzate allo svolgimento della stessa (organizzazione del viaggio, vitto e alloggio, ecc.), con applicazione del regime di esenzione IVA a tutte le operazioni. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha contestato l’applicabilità del predetto regime.

La contestazione è stata condivisa dal giudice tributario di secondo grado, per il quale le citate prestazioni non possono considerarsi accessorie poiché “non costituiscono una frazione meramente marginale rispetto all’importo corrispondente alla prestazione connessa all’istruzione e alla formazione linguistica offerta ai clienti”.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di appello osservando inoltre che, in base alla giurisprudenza unionale (causa C-200/04), ove si accerti che il cliente ha conferito mandato alla contribuente “di rendergli disponibili principalmente la prestazione di istruzione, quindi le secondarie prestazioni di viaggio, vitto e alloggio, la situazione di fatto viene a collocarsi al di fuori dal campo di applicazione dell’esenzione”.

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