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La cancellazione della società non è implicita rinuncia del credito controverso

/ REDAZIONE

Sabato, 15 giugno 2024

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Come evidenziato su Eutekne.info (si veda “Sui crediti controversi e illiquidi di una società estinta la parola alle Sezioni Unite” del 14 giugno 2024), l’ordinanza interlocutoria n. 16477/2024 della Cassazione ha rimesso alla Prima Presidente la valutazione circa l’assegnazione alle Sezioni Unite del compito di dirimere il contrasto – insorto in seno alla Corte medesima – attinente alla possibilità (o meno) di configurare una tacita rinuncia ai crediti sub iudice, illiquidi e non compresi nel bilancio finale di liquidazione di una società ove questa venga cancellata dal Registro delle imprese in pendenza della lite, con conseguente estinzione degli stessi e impossibilità di trasferimento ai soci anche ai fini dell’art. 110 c.p.c. In particolare: 
- secondo una prima ricostruzione, la cancellazione della società non determina la automatica rinuncia del credito controverso, perché la remissione del debito presuppone una volontà inequivoca in tal senso che deve essere specificamente allegata e provata (cfr. Cass. n. 9464/2020 e Cass. n. 30075/2020);
- secondo altra ricostruzione, invece, sarebbe la volontà abdicativa a presumersi fino a quando non sia dimostrato il contrario, ossia che il credito, originariamente azionato dalla società, e per definizione illiquido, “non” sia stato implicitamente rinunciato (cfr. Cass. n. 21071/2023).

La Cassazione ora, con l’ordinanza n. 16607, depositata proprio ieri, allunga la lista delle pronunce che supportano la prima ricostruzione ricordata. Sarebbe, quindi, da escludere che la mera cancellazione di una società dal Registro delle imprese possa, di per sé sola, per la sua evidente equivocità, reputarsi sufficiente a dedurne la rinuncia del credito fatto valere in giudizio; rinuncia che, invece, deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere. Ne consegue che, in difetto di indici univoci di una volontà remissoria del debito – nel caso di specie, non accertati dalla sentenza impugnata, né comunque evidenziati dalla banca ricorrente – può ragionevolmente ritenersi che, per effetto della cancellazione della società dal Registro delle imprese, sia avvenuto un trasferimento dei diritti di quest’ultima ai soci.

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