Sanzioni al terzo post autotutela parziale con istanza entro il termine per ricorrere
Non è possibile definire solo le sanzioni e impugnare la restante parte dell’atto
Nel momento in cui il contribuente riceve un atto impositivo avente valore accertativo (avviso di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito di imposta o di contestazione delle sanzioni), se si tralascia la strada dell’accertamento con adesione, può definire la pretesa evitando il ricorso sostanzialmente in due modi:
- se si tratta di accertamento, recupero del credito di imposta o di alcune tipologie di avvisi di liquidazione (come per il disconoscimento dell’agevolazione prima casa) è possibile fruire dell’acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/97, potendo pagare in 8 o 16 rate trimestrali se gli importi superano nel complesso i 50.000 euro;
- se si tratta di un atto di contestazione di sanzioni diverse dall’omesso o tardivo versamento (emesso da qualsiasi ente impositore e per qualsiasi sanzione), è possibile definirle al terzo ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97, anche in questo caso dilazionando gli importi.
Sempre con l’eccezione delle sanzioni da omesso/tardivo versamento, se il contribuente riceve un accertamento o altro atto che, oltre al recupero dell’imposta, comprende l’irrogazione di sanzioni, può definire al terzo solo le sanzioni e continuare nel processo per l’imposta (art. 17 del DLgs. 472/97).
Può però accadere che, a processo instaurato, l’ente impositore, magari recependo una interpretazione diramata con circolare o altro documento di prassi, annulli parzialmente l’atto. In questo caso, il contribuente ha due possibilità:
- continuare nel processo per la parte di pretesa restante (in questa eventualità il processo prosegue automaticamente, senza necessità di istanze delle parti);
- definire le sanzioni al terzo e rinunciare al ricorso.
Quest’ultima possibilità è contemplata dall’art. 17-bis del DLgs. 472/97 ed è possibile solo se il contribuente, al momento della notifica dell’atto impositivo, avrebbe potuto fruire dell’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97) o della definizione al terzo delle sanzioni (art. 16 del DLgs. 472/97). Non è quindi ammessa la definizione delle sole sanzioni con prosecuzione del processo per l’imposta restante.
Deve trattarsi di casistiche rientranti negli istituti indicati, quindi, per fare un esempio, l’acquiescenza non sarebbe possibile laddove l’atto fosse un avviso di liquidazione emesso per riqualificazione degli atti ai sensi dell’art. 20 del DPR 131/86.
Gli importi o la prima rata vanno pagati entro sessanta giorni dall’autotutela parziale (circ. Agenzia delle Entrate 7 novembre 2024 n. 21, § 3.4).
Può accadere che il contribuente non abbia notificato tempestivamente il ricorso e che, nel contempo, l’autotutela parziale sopravvenga dopo il termine per il ricorso stesso. In questo caso, non è possibile definire la pretesa.
Bisogna però considerare l’art. 17-bis comma 1-bis del DLgs. 472/97: “Nell’ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 1 solo quando l’istanza di autotutela è presentata nei termini per proporre ricorso”.
In breve, se 59 giorni dopo la notifica dell’atto il contribuente presenta istanza di autotutela, se, mesi dopo, viene disposta la revoca parziale dell’atto spetta la definizione al terzo e gli importi o la prima rata andranno pagati nei sessanta giorni.
Il richiamato comma 1-bis è stato introdotto dal DLgs. 81/2025, prima la fattispecie non era disciplinata.
Sembra superato quanto, a suo tempo, era stato affermato nella circ. Agenzia delle Entrate 7 novembre 2024 n. 21, § 3.4, secondo cui qualora l’autotutela parziale sia disposta entro il termine per il ricorso, la definizione deve comunque intervenire entro tale termine. In ragione del comma 1-bis, è la domanda di autotutela che deve intervenire entro il termine per il ricorso, non la definizione (quindi il pagamento delle somme o della prima rata).
In base alla richiamata circolare n. 21/2024, la definizione ex art. 17 del DLgs. 472/97 (definizione delle sole sanzioni e continuazione del processo per l’imposta) può avvenire solo se l’autotutela parziale è disposta entro il termine per il ricorso; il pagamento del terzo delle sanzioni o della prima rata sembra, però, dover comunque avvenire entro il termine per il ricorso, computando i 60 giorni dalla notifica del primo atto e non dalla notifica dell’autotutela parziale (nota Agenzia delle Entrate 30 settembre 2011 n. 2011/141776).
Del pari, il ricorso contro la restante imposta andrà proposto entro i sessanta giorni calcolati dal primo atto (circ. Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2013 n. 1 § 2.4).
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