Acquiescenza processuale anche per il passato
Per gli atti definitivi occorre la domanda di autotutela entro il termine per il ricorso
Il DLgs. 87/2024 ha introdotto nel sistema l’art. 17-bis del DLgs. 472/97 che permette di definire la controversia con sanzioni ridotte a un terzo se a processo instaurato interviene un provvedimento di autotutela parziale (la c.d. acquiescenza processuale).
Trattasi di definizione che era già disciplinata dall’art. 2-quater comma 1-sexies del DL 564/94, articolo abrogato dal DLgs. 219/2023 con effetto dal 18 gennaio 2024 il cui testo è stato sostanzialmente trasfuso nel richiamato art. 17-bis dal DLgs. 87/2024, tuttavia con decorrenza per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
L’art. 18 del DLgs. 81/2025 (c.d. decreto correttivo in tema di CPB e adempimenti tributari) modifica l’art. 5 del DLgs. 87/2024, prevedendo in sostanza che la regola di decorrenza generale (violazioni commesse dal 1° settembre 2024) non opera per l’art. 17-bis del DLgs. 472/97.
In poche parole, l’acquiescenza processuale viene ad essere applicabile senza soluzione di continuità con il passato.
La circ. Agenzia delle Entrate 7 novembre 2024 n. 21 aveva comunque risolto il problema in via interpretativa, precisando che il “nuovo” art. 17-bis si sarebbe potuto applicare “anche ai provvedimenti di autotutela parziale emessi dopo l’abrogazione dell’articolo 2-quater del decreto-legge n. 564 del 1994 (18 gennaio 2024)”.
Tanto premesso, per effetto dell’art. 17-bis del DLgs. 472/97, “Nei casi di annullamento parziale dell’atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all’articolo 16 del presente decreto e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto, purché rinunci al ricorso e l’atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute”.
Mediante la c.d. acquiescenza processuale:
- disposta dall’Agenzia delle Entrate l’autotutela parziale, il contribuente previa rinuncia al ricorso può definire le sanzioni ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97 (per gli atti di contestazione di sole sanzioni) o dell’art. 15 del DLgs. 218/97 (per gli accertamenti o gli avvisi di recupero), ottenendo la riduzione delle sanzioni al terzo;
- non è ammessa la definizione delle sanzioni ex art. 17 del DLgs. 472/97 (il contribuente non può, ottenuta l’autotutela parziale, definire le sanzioni e continuare nel processo relativamente all’imposta).
In breve, se il contribuente riesce ad ottenere l’annullamento parziale dell’atto, può “prendere la palla al balzo” e definire la porzione di atto ancora in essere con riduzione delle sanzioni al terzo, sempre che rinunci al ricorso.
Lo scenario indicato si verifica quando il contribuente, dopo aver impugnato l’atto, ottenga un’autotutela parziale.
Prima del ricorso, ricevuto l’accertamento, l’avviso di recupero o l’atto di contestazione della sanzione, il contribuente ben può definire le sanzioni al terzo vuoi mediante acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/97 (rinunciando al ricorso), vuoi mediante definizione al terzo ex art. 17 del DLgs. 472/97 (potendo coltivare il processo per la sola imposta).
Questi istituti si perfezionano con il pagamento delle somme o della prima rata, pagamento che deve avvenire entro il termine per il ricorso.
Il DLgs. 81/2025 ha però introdotto il comma 1-bis nell’art. 17-bis del DLgs. 472/97, secondo cui “Nell’ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 1 solo quando l’istanza di autotutela è presentata nei termini per proporre ricorso”.
Ecco che, grazie alla recente riforma, la definizione al terzo è ammessa anche se l’autotutela parziale interviene quando l’atto è ormai definitivo, purché, come detto dal legislatore, l’istanza di autotutela sia presentata entro i termini per il ricorso (sembra quindi che alcuna definizione al terzo sia ammessa se l’autotutela parziale di un atto definitivo è esercitata d’ufficio).
Non ha rilevanza che la domanda di autotutela del contribuente riguardi casistiche di autotutela obbligatoria (art. 10-quater della L. 212/2000) o facoltativa (art. 10-quinquies della L. 212/2000).
In relazione a ciò, sembra superata la tesi della circ. Agenzia delle Entrate 7 novembre 2024 n. 21, laddove, al punto 3.4, aveva sostenuto che “il beneficio della definizione agevolata delle sanzioni può essere fruito solo in relazione a provvedimenti di autotutela parziale che abbiano ad oggetto atti di imposizione per i quali il contribuente abbia proposto ricorso o risulti ancora pendente il termine di impugnazione. In quest’ultimo caso, la definizione agevolata delle sanzioni deve avvenire entro il termine per la proposizione del ricorso”.
Ferma la necessità che l’istanza di autotutela sia presentata entro il termine per il ricorso, sembra che le somme o la prima rata debbano essere pagate entro sessanta giorni dalla data in cui è stata disposta l’autotutela parziale di un atto ormai inoppugnato.
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