Acquiescenza processuale anche per il passato
Per gli atti definitivi occorre la domanda di autotutela entro il termine per il ricorso
Il DLgs. 87/2024 ha introdotto nel sistema l’art. 17-bis del DLgs. 472/97 che permette di definire la controversia con sanzioni ridotte a un terzo se a processo instaurato interviene un provvedimento di autotutela parziale (la c.d. acquiescenza processuale).
Trattasi di definizione che era già disciplinata dall’art. 2-quater comma 1-sexies del DL 564/94, articolo abrogato dal DLgs. 219/2023 con effetto dal 18 gennaio 2024 il cui testo è stato sostanzialmente trasfuso nel richiamato art. 17-bis dal DLgs. 87/2024, tuttavia con decorrenza per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
L’art. 18 del DLgs. 81/2025 (c.d. decreto correttivo in tema di CPB e adempimenti tributari) modifica l’art. 5 del DLgs. 87/2024, prevedendo in sostanza che la regola di decorrenza generale ...
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