Valore di liquidazione nel concordato in continuità indiretta con sguardo alla cessione
Deve essere distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione
Il Tribunale di Torino 17 luglio 2025, nella sentenza di omologazione di un concordato preventivo in continuità indiretta, tra i diversi spunti interpretativi di interesse, ha svolto alcune significative considerazioni in merito alla definizione di valore di liquidazione.
La disamina del tema è stata svolta nell’ambito della verifica delle condizioni per l’omologazione forzosa del concordato ex art. 112 comma 2 del DLgs. 14/2019 (CCII) e, in particolare, con riferimento alla condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma e cioè che il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione.
L’accezione di valore di liquidazione rilevante è quella dell’art. 87 comma 1 lett. c) del CCII. Si tratta del valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio.
La circostanza di considerare l’ipotesi di cessione in esercizio dell’azienda in funzionamento in sede di liquidazione giudiziale richiede la verifica della possibilità di un esercizio provvisorio da parte del curatore ex art. 211 del CCII.
La norma ora citata dispone che l’apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell’attività d’impresa al ricorrere di alcune condizioni, tra le quali – ai fini della analisi in parola – assume rilievo quella prevista dal comma 2 e cioè che la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.
Opportunamente, il Tribunale di Torino focalizza l’analisi sulla nozione – nel contesto in esame – del pregiudizio nei confronti dei creditori, recuperando alcuni spunti interpretativi in relazione all’art. 104 del RD 267/42 e, in particolare, il Tribunale di Alessandria 9 febbraio 2016, secondo il quale, la valutazione de qua non richiede di verificare che la prosecuzione arrechi un sicuro vantaggio ai creditori, né che essa debba essere condotta analiticamente, creditore per creditore, quanto, piuttosto, la ragionevole certezza che la continuità aziendale non generi debiti prededucibili che non possano essere pagati mediante i flussi di cassa generati dalla attività medesima.
Tale condizione è sicuramente verificata se il MOL stimato come ritraibile dalla continuità è positivo, ma potrebbe esserlo anche con un MOL atteso negativo, purché il surplus di debiti così creati sia inferiore al maggior valore ritraibile dalla cessione dell’azienda in funzionamento, rispetto a quello della vendita del complesso aziendale non più in esercizio ovvero dei singoli asset che lo compongono, atomisticamente considerati. Siccome quest’ultima stima comparativa non è semplice e, spesso, è scevra da rischi di arbitrarietà solo ove avvalorata da una o più offerte e siccome la ricezione di queste ultime richiede solitamente del tempo, appare prudente, a parere di chi scrive, “avventurarsi” su questo sentiero in presenza di un MOL positivo ragionevolmente certo e/o dell’impegno dei soci a integrarlo con finanza esterna nella misura necessaria a mantenerlo maggiore di zero.
Il Tribunale di Torino, in particolare, individua tre condizioni che devono essere verificate congiuntamente al fine di poter acclarare la sussistenza di un valore dell’impresa in esercizio superiore al suo valore di liquidazione.
La prima condizione è che l’azienda sia in funzionamento alla data della domanda di concordato. Come corollario di questa condizione, va esclusa la continuità indiretta – ex art. 84 comma 2 del CCII – rappresentata dalla ripresa dell’attività dopo l’avvio del concordato da parte di un soggetto diverso rispetto al debitore; in tal caso, infatti, il valore del complesso aziendale non funzionante non dovrebbe essere dissimile tra concordato e liquidazione giudiziale: essendo l’impresa già cessata, il rischio di perdita di valore a ciò conseguente deve ritenersi già scontato.
La seconda condizione è che la continuità sia possibile perché il capitale circolante viene finanziato dai flussi di cassa generati dall’attività stessa o da disponibilità di cassa preesistenti.
La terza condizione è che il MOL generato dalla continuità sia positivo o, almeno, non così negativo da erodere completamente in valore implicito nella continuità aziendale.
Queste due ultime condizioni vanno stimate ex ante e ciò non può non tenere conto della durata prevista per la continuità (nelle more della cessione dell’azienda a terzi), né dell’analisi storica dei dati economico-finanziari, da quali desumere, inter alia, la durata del ciclo monetario necessario a fare in modo che il MOL si trasformi completamente in cash flow e la coerenza di detto ciclo con la durata prevista della continuità.
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