Confisca ampia per la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
La Cassazione, nella sentenza n. 1643/2026, ha stabilito che il profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – confiscabile anche nella forma per equivalente – non va individuato nell’ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto, ma nel valore dei beni oggetto di vendita simulata o di atti fraudolenti attraverso i quali ci si intende sottrarre al pagamento delle imposte.
D’altra parte, i beni immobili appartenenti a soggetto indagato del delitto in questione, e alienati per far venir meno le garanzie di un’efficace riscossione dei tributi, sono suscettibili di sequestro preventivo per la successiva confisca ai sensi dell’art. 240 comma 1 c.p., in quanto costituiscono lo strumento per mezzo del quale è commesso il reato.
Non è condivisa, quindi, la ricostruzione che traccia una stretta correlazione tra il sequestro e il debito tributario, reputando, poi, impossibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione in caso di adempimento integrale del debito tributario.
Ed infatti, la certezza di vedersi restituiti i beni fraudolentemente sottratti alla sola condizione di estinguere il debito tributario sottostante – magari attraverso le procedure conciliative, di adesione all’accertamento o di ravvedimento – produrrebbe effetti tutt’altro che dissuasivi dal compiere condotte riconducibili all’art. 11 del DLgs. 74/2000.
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