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Ausiliario e commissario liquidatore fuori dal reclamo nel concordato semplificato

Escluso il litisconsorzio necessario e il ruolo di contraddittori necessari

/ Antonio NICOTRA

Sabato, 17 gennaio 2026

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 881 pubblicata ieri, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale, in tema di concordato semplificato, non rivestono il ruolo di contraddittori necessari nel giudizio di reclamo previsto, per il procedimento di omologazione, dagli artt. 25-sexies comma 6 e 247 del DLgs. 14/2019 (CCII), né l’ausiliario nominato dal tribunale ai sensi del comma 3 del predetto art. 25-sexies, né il commissario liquidatore nominato con il decreto di omologazione.

Sotto la vigenza della legge fallimentare, la giurisprudenza ha chiarito (Cass. n. 16562/2021) che il commissario giudiziale, pur dovendo partecipare al giudizio di omologazione del concordato ex art. 180 del RD 267/42 e pur essendo destinatario della comunicazione del decreto conclusivo del tribunale, al fine di darne notizia ai creditori, non è parte in senso sostanziale del giudizio, ma conserva la posizione giuridica di organo ausiliario del giudice. Ne consegue che il commissario non è abilitato all’esercizio di azioni ed è privo anche della legittimazione a proporre ricorso per Cassazione (tra le altre, Cass. n. 5273/2018).

È stato altresì precisato che, in ragione del fatto che al commissario sono attribuite funzioni di vigilanza, informazione, consulenza e impulso – complessivamente volte al controllo della regolarità del comportamento del debitore e alla tutela dell’effettiva informazione dei creditori – ma non anche di amministrazione o gestione, né di rappresentanza del debitore o del ceto creditorio, egli non è legittimato a costituirsi in giudizio in rappresentanza della massa dei creditori concordatari, rispetto ai quali non riveste il ruolo di sostituto processuale (Cass. n. 14052/2015), essendo ciascuno di loro legittimato personalmente ad assumere simili iniziative (Cass. n. 31313/2018).

Per la Suprema Corte, inoltre, deve escludersi l’assimilazione tra commissario liquidatore e curatore fallimentare, trattandosi di figure diverse nel fallimento e nel concordato preventivo. Nel primo caso, infatti, il fallito perde la sua capacità in ordine ai rapporti patrimoniali con la conseguente attribuzione della rappresentanza del fallimento al curatore; nel caso di concordato preventivo, invece, il debitore non perde la sua capacità sostanziale e processuale, che continua così a esercitare, sia pure in forma attenuata (art. 167 del RD 267/42), assolvendo il commissario giudiziale solo un compito di vigilanza.

Durante tale procedura “il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato” (art. 167 del RD 267/42). Egli non rappresenta il debitore, ma esercita funzioni di mero controllo e di consulenza, quale ausiliario del giudice, vigilando sull’esecuzione del concordato. Il commissario non svolge (prima o dopo l’omologazione) funzioni attive di gestione con la conseguenza che egli non deve e non può “presentare al giudice il conto della gestione” come invece previsto per il curatore (art. 116 del RD 267/42; Cass. n. 4800/98).

Per quanto concerne la figura del commissario liquidatore la giurisprudenza anche recente ha ritenuto che, in caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne venga attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale. La legittimazione processuale del liquidatore è circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che, nel corso e in funzione della liquidazione, vengono in essere (Cass. nn. 11601/2025 e 17326/2025).

Il commissario giudiziale e il liquidatore, quindi, non assumono il ruolo di parti in senso sostanziale nel giudizio di omologazione del concordato preventivo e nelle relative appendici impugnatorie e ad analoghe conclusioni si giunge per l’ausiliario ex art. 25-sexies comma 3 del CCII e 68 c.p.c. e per quella del commissario liquidatore, nominato sempre in sede di concordato semplificato, ai sensi dell’art. 25-septies del CCII, trattandosi al solito di figure ausiliarie del tribunale che rivestono ruoli e funzioni di vigilanza e informazione dell’organo giudiziario e non divenendo parti “in senso sostanziale” del giudizio di omologazione, perché non portatori di specifici interessi da far valere in sede giurisdizionale, né in nome proprio, né in veste di sostituti processuali.

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