Per l’assegnazione agevolata la scelta delle riserve resta libera
Nella Videoconferenza di ieri l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, nell’assegnazione agevolata ex art. 1 commi 35-40 della L. 30 dicembre 2025 n. 199, possono essere distribuite, in contropartita del bene assegnato, tanto riserve di utili quanto riserve di capitale, senza che trovi applicazione la presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili di cui all’art. 47 comma 1 del TUIR.
Constatando che l’art. 1 comma 38 della L. 199/2025 disapplica i commi da 1 a 5, e 8, dell’art. 47 del TUIR, così come già avveniva nelle precedenti edizioni della disciplina dell’assegnazione agevolata, e in particolare nell’art. 1 comma 118 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, l’Agenzia ha ribadito che il contribuente ha piena libertà di scelta tra riserve di utili e riserve di capitale, come già chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2016.
Il chiarimento indirettamente conferma anche che, in generale, nell’applicazione della disciplina dell’assegnazione e cessione agevolata ai soci, nonché della trasformazione agevolata in società semplice e dell’estromissione agevolata degli immobili dell’imprenditore individuale, si può fare riferimento ai documenti di prassi emanati dal 2016 in avanti (a partire dalla menzionata circ. n. 26/2016).
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