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LAVORO & PREVIDENZA

Per la Gestione separata congedo parentale fruibile entro i primi 12 anni del figlio

L’INPS chiarisce che la legge di bilancio 2026 ha modificato solo le disposizioni sul congedo relative ai genitori lavoratori dipendenti

/ Giada GIANOLA

Martedì, 27 gennaio 2026

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L’INPS, con il messaggio n. 251 di ieri, ha fornito le prime istruzioni amministrative e procedurali in relazione alla novità introdotta dalla L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) in materia di congedo parentale.

L’art. 1 comma 219 della L. 199/2025, in vigore dal 1° gennaio 2026, ha infatti innalzato l’età del figlio per la relativa fruizione, portandola da 12 a 14 anni (si vedano “Raddoppiati i giorni di congedo per malattia del figlio” del 5 novembre 2025 e “Nuovi contributi per l’acquisto di libri scolastici” del 12 gennaio 2026).
Già con la circ. n. 1/2026, l’INPS, nell’illustrare, in sintesi, le principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2026, aveva precisato che l’indicata norma ha modificato gli articoli 32, 33, 34 e 36 del DLgs. 151/2001, aumentando l’arco temporale di fruizione del congedo parentale e del prolungamento del congedo parentale dei genitori lavoratori e delle lavoratrici dipendenti da 12 a 14 anni, sottolineando che tale novità normativa si applica sia in caso di evento nascita, sia in caso di adozioni o di affidamento di minore.

Dal 1° gennaio 2026, quindi, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale facendo riferimento ai nuovi limiti temporali fissati con la legge di bilancio 2026. Rimangono fermi i limiti individuali e di coppia previsti dal DLgs. 151/2001, così come rimane fermo che per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025 si applica il limite temporale di 12 anni.

Ne deriva che, in caso di evento nascita, il congedo parentale dal 1° gennaio di quest’anno può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio, a decorrere dalla fine del periodo di congedo di maternità per la lavoratrice dipendente madre e dalla data di nascita per il lavoratore dipendente padre. In caso, invece, di adozione o affidamento/collocamento, il congedo parentale è fruibile entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, ma comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età (art. 36 comma 2 del DLgs. 151/2001).

L’INPS evidenzia in ogni caso che la modifica normativa in esame riguarda solo i genitori lavoratori dipendenti, dato che la legge di bilancio 2026 ha modificato esclusivamente le disposizioni normative relative a tale categoria di lavoratori. Di conseguenza, si precisa che per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato ai primi 12 anni di vita del figlio nel caso di evento nascita e a 12 anni dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione o di affidamento preadottivo, ai sensi dell’art. 8 commi 4 e 7 della L. 81/2017.
Per quanto concerne, invece, i genitori autonomi, il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato al primo anno di vita del figlio o a un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento/collocamento (si rinvia, in merito, ai chiarimenti forniti con la circ. INPS n. 122/2022).

L’Istituto con il messaggio di ieri comunica, inoltre, che in data 8 gennaio 2026 è stata aggiornata la procedura per la presentazione della domanda di congedo parentale, dimodoché a partire da tale data i genitori lavoratori dipendenti possono presentare domanda di congedo parentale secondo i limiti temporali aggiornati alla legge di bilancio 2026.

Risulta possibile presentare domanda per periodi pregressi di congedo parentale fruiti tra il 1° gennaio 2026 (data di entrata in vigore della norma) e la data di aggiornamento della procedura (come visto, l’8 gennaio 2026) nel caso in cui in tale arco temporale non sia stato possibile presentare la domanda. Le Strutture territoriali dell’INPS dovranno, dunque, ai fini istruttori, considerare, per la definizione delle istanze, l’oggettiva impossibilità di presentazione preventiva della domanda da parte degli interessati.

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