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FISCO

Credito per le imposte estere nonostante le irregolarità dichiarative nel consolidato

La Cassazione conferma la prevalenza delle Convenzioni in caso di dichiarazioni prive del reddito estero nel quadro GN

/ Gianluca ODETTO

Martedì, 27 gennaio 2026

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La sentenza della Corte di Cassazione n. 1651/2026 ha stabilito che la detrazione delle imposte estere compete anche se la società che ha prodotto redditi esteri non ha indicato gli stessi nel quadro GN al fine del loro trasferimento al consolidato fiscale e, analogamente, ha omesso l’indicazione nel medesimo quadro delle eccedenze di imposta che hanno originato il credito.

La pronuncia si pone nel solco di sentenze che, in modo corrispondente, hanno avallato lo scomputo dell’imposta estera anche in difetto dell’adempimento dichiarativo; essa estende i relativi principi al consolidato fiscale, nel cui ambito esistono adempimenti strumentali alla detrazione che devono essere osservati sia dalle società del gruppo, sia dalla consolidante.

Nel caso in esame sussistevano eccedenze di imposta italiana prima ed eccedenze di imposta estera successivamente che non erano state rendicontate nel quadro GN della controllata, la quale aveva anche omesso di indicare il reddito di fonte estera (royalty) sul quale le imposte estere erano state pagate.

Per le annualità in cui, a fronte di eccedenze di imposta estera che trovavano una corrispondenza con le pregresse eccedenze di imposta italiana, competeva il credito per imposte estere di cui all’art. 165 del TUIR, lo stesso era stato richiesto con apposita istanza di rimborso, a cui erano seguiti il silenzio-rifiuto e due gradi di giudizio favorevoli all’Agenzia delle Entrate.

La sentenza di Cassazione, come detto, ha invece accolto le ragioni della società, cassando con rinvio la sentenza di secondo grado.

La questione nasce dalla formulazione dell’art. 165 comma 8 del TUIR, ai sensi del quale il credito per le imposte estere non compete in caso di omessa presentazione della dichiarazione, o di sua presentazione priva dei redditi esteri.
Il principio vedrebbe la sola eccezione, formalizzata nella prassi amministrativa (circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2015, § 3.4), secondo cui è possibile integrare la dichiarazione originaria nella quale non era stato indicato il reddito di fonte estera: in questo caso, il credito può legittimamente essere esposto nella dichiarazione integrativa, in quanto si intende sanata la violazione originaria, che avrebbe invece precluso la detrazione.

A livello di giurisprudenza, più sentenze della Corte di Cassazione hanno confermato il diniego alla detrazione nel caso in cui il reddito di fonte estera non sia stato dichiarato (si vedano, ad esempio le sentenze n. 23190/2023 e 35085/2023).
Per contro, altre pronunce (si vedano ad esempio le sentenze n. 9725/2021, 24160/2024, 24205/2024 e 28801/2024) hanno sancito che il credito spetta anche in assenza di una dichiarazione validamente presentata, o in presenza di una dichiarazione nella quale non venga indicato il reddito estero. Secondo questo ultimo filone, in particolare, nei rapporti con Stati legati all’Italia da una Convenzione occorre fare riferimento a quest’ultima, che di regola non vincola la spettanza del credito ad adempimenti quali la regolare presentazione della dichiarazione.
La sentenza n. 1651/2026 si allinea a questo secondo filone, come detto calandone i principi nel contesto del consolidato fiscale.

Il ragionamento dei giudici di legittimità, come sempre, prende in considerazione due diversi livelli di indagine.
In primo luogo, si conferma che, diversamente da quanto era stabilito nel previgente art. 15 del TUIR (norma che regolava il credito per imposte estere sino al 2003 e che imponeva la richiesta del credito nella dichiarazione in cui le imposte erano pagate a titolo definitivo “a pena di decadenza”), l’attuale disposizione non contempla tale previsione.

Sotto il profilo del rapporto con le disposizioni convenzionali, viene confermato che, quand’anche la fattispecie ricada tra quella, disciplinata dall’art. 165 comma 8 del TUIR, dell’omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero, la pretesa dell’Agenzia delle Entrate risulterebbe infondata alla luce della prevalenza delle norme contenute nella Convenzione che lega l’Italia allo Stato della fonte del reddito (non specificato), le quali non vincolano la detrazione al corretto adempimento di oneri quali quelli previsti dall’art. 165 comma 8 del TUIR.

Di interesse anche il principio conclusivo enunciato dalla sentenza, secondo cui l’istanza di rimborso presentata avrebbe, nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, la medesima valenza dell’integrazione della dichiarazione originaria: pertanto, se – come espressamente chiarito dalla menzionata circolare n. 9/2015 – l’integrazione della dichiarazione originaria permetteva di sanare l’omessa indicazione del reddito estero, allo stesso modo l’istanza di rimborso pone l’Amministrazione nelle condizioni di verificare la spettanza del credito e la sussistenza di una doppia imposizione.

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