Esenzione per Casse e Fondi possibile anche se si investe in un «fondo di fondi»
Con la risposta interpello n. 18, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul regime di non imponibilità dei redditi derivanti dai c.d. “investimenti qualificati” posti in essere dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione (art. 1 commi 88-96 della L. 232/2016).
In particolare, si conferma che la struttura di investimento tramite fondi di fondi è idonea a beneficiare del regime agevolativo in esame, potendosi ritenere “qualificati” anche gli investimenti effettuati indirettamente tramite due livelli di OICR, sempreché questi ultimi siano residenti in Italia o in Stati Ue/See.
Inoltre, se un OICR investe prevalentemente in un altro OICR il cui regolamento imponga l’effettuazione di investimenti qualificati in misura prevalente (OICR compliant), quest’ultimo si qualifica di per sé come uno degli strumenti finanziari annoverabili tra gli investimenti qualificati, a prescindere da ulteriori verifiche di dettaglio, da parte del fondo di fondi.
Pertanto, l’OICR che investe (il fondo di fondi) deve verificare che il regolamento dell’OICR oggetto dell’investimento sia compatibile con la disciplina agevolativa in esame, mentre l’OICR oggetto d’investimento è tenuto a verificare il rispetto del requisito della “prevalenza” facendo riferimento all’attivo dello stesso, al netto degli oneri e commissioni sostenuti.
Nel caso di specie, le Casse di previdenza e i Fondi pensione che investono in un “fondo di fondi” possono beneficiare del regime agevolativo in argomento, in quanto il regolamento prevede che la politica di investimento del fondo sarà aderente alle previsioni del regime agevolativo. Infatti, più della metà degli investimenti del fondo avverrà, anche indirettamente per il tramite di altri OICR, in azioni o quote di imprese italiane o residenti in Stati Ue/See con stabile organizzazione in Italia.
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