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Giovedì, 5 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Nessun conflitto di interesse tra creditore proponente e terzo concorrente

Nel concordato la limitazione del diritto di voto è possibile solo se espressamente indicata

/ Francesco DIANA

Giovedì, 5 febbraio 2026

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A seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono presentare una proposta di concordato ex art. 240 del DLgs. 14/2019, anche prima del decreto con cui lo stato passivo è reso esecutivo.

La proposta può essere presentata anche dal debitore, da società da lui partecipate ovvero sottoposte a comune controllo, purché sia decorso un anno dalla sentenza che ha dichiarato l’apertura della procedura (art. 240 comma 1 secondo periodo del DLgs. 14/2019); di contro, è necessario che non siano decorsi due anni dal decreto con cui è dichiarata l’esecutività dello stato passivo.
Ulteriore condizione per il debitore (per le società da lui partecipate o sottoposte a comune controllo) è che la proposta preveda un apporto di risorse tali da incrementare il valore dell’attivo di almeno il 10%, pena la sua inammissibilità.
Ovviamente è possibile che concorrano, contemporaneamente, le proposte presentate da diversi soggetti (es. un creditore proponente e un terzo).

Spetta al giudice delegato, acquisito il parere favorevole del liquidatore giudiziale e del comitato dei creditori, valutare la ritualità della proposta stessa e, in caso positivo, disporre la sua comunicazione ai creditori per l’espressione del loro voto (art. 241 comma 2 del DLgs. 14/2019).
Il diritto di voto è riservato solo a quei creditori indicati nello stato passivo (anche se ammessi provvisoriamente e con riserva) e per i quali il concordato non preveda l’integrale pagamento.

Ne consegue che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per i quali è prevista la soddisfazione integrale, non possano votare, salvo rinuncino al diritto di prelazione (art. 243 comma 2 del DLgs. 14/2019).
A questi, si aggiungono le esclusioni espressamente indicate dall’art. 243 comma 5 del DLgs. 14/2019: non possono votare e non rientrano nel computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un’unione civile, il convivente di fatto del debitore e i suoi parenti e affini fino al quarto grado.
L’esclusione si estende alla società che controlla la società debitrice, alle società controllate da questa e/o sottoposte a comune controllo; per i crediti ceduti da meno di un anno rispetto alla domanda di concordato, l’esclusione riguarda anche i cessionari o aggiudicatari.

Non ultimo, sono esclusi tutti quei creditori che versino in una situazione di conflitto di interessi.
La questione del conflitto assume particolare rilievo nel caso in cui vi sia la proposta di un creditore e anche di un terzo, relativamente alla possibilità che il primo possa o meno esprimersi sulla seconda.
In merito, deve ritenersi che il creditore proponente (ivi comprese le società correlate in quanto controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo) possa esprimere il proprio voto e sia compreso nel computo delle maggioranze rispetto alla proposta concorrente del terzo, non sussistendo alcun conflitto di interesse.
In tal senso si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 2258 del 3 febbraio 2026, sebbene con riferimento alla previgente disciplina fallimentare (ex art. 127 commi 5 e 6 del RD 267/1942, oggi art. 243 comma 5 del DLgs. 14/2019).

Per la Suprema Corte è necessario, infatti, che si adotti una interpretazione restrittiva o comunque tipizzata delle situazioni di conflitto, muovendosi all’interno del perimetro delineato dalla norma stessa, senza alcuna estensione ad ambiti ulteriori ed esterni.

Del resto, l’elisione del voto concordatario in ragione di un evocato conflitto di interesse richiede la verifica dell’esistenza di un contrasto tra l’interesse del creditore votante e l’interesse di tutti gli altri creditori; posto che soltanto nelle loro posizioni si esauriscono anche gli unici effetti della manifestazione negoziale, ne consegue che è del tutto irrilevante un tale conflitto tra proposte concorrenti.

Inoltre, deve osservarsi che, ai sensi dell’art. 243 comma 6 del DLgs. 14/2019, può votare lo stesso creditore che propone il concordato (ivi comprese le società correlate in quanto controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo), purché la proposta ne preveda l’inserimento in una apposita classe.

Rispetto dei principi di legalità, necessità e proporzionalità

Occorre poi considerare che il diritto di voto nel concordato si lega alla tutela del diritto di credito, con la conseguenza che ogni sua limitazione è possibile solo se espressamente indicata o comunque derivi dai principi generali dell’ordinamento.
Ogni sua limitazione è possibile solo nel rispetto del principio di legalità (l’esistenza di una base legale), del principio di necessità (l’esistenza di uno scopo legittimo) e, non ultimo, del principio di proporzionalità rispetto al fine che si vuole realizzare.

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