Spetta agli eredi la riapertura della partita IVA del professionista
La cessazione dell’attività non si determina se esistono ancora crediti professionali da riscuotere
Tra le risposte fornite nel corso della Videoconferenza del 5 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate si è occupata degli obblighi ai fini IVA che gli eredi del professionista sono tenuti ad adempiere, dopo la chiusura della partita IVA del de cuius.
Riprendendo quanto indicato nella circolare n. 11/2007 (punto 7.1), l’Agenzia ribadisce che, in termini generali, la cessazione dell’attività professionale non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti che discendono dalle operazioni attive e passive effettuate dal soggetto passivo.
Nel documento di prassi si afferma che “l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale”.
Inoltre, è stato chiarito che la cessazione dell’attività non corrisponde al momento in cui il professionista si astiene dal porre in essere le proprie prestazioni, bensì “con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali”. Se non è stata anticipata l’emissione della fattura per le prestazioni in parola, l’attività si può considerare cessata solo quando tutti i crediti siano stati riscossi o comunque sinché risulta ancora ragionevole pretenderne il pagamento, poiché il termine per il pagamento dei compensi non è ancora prescritto ex art. 2956 comma 1 n. 2 c.c. (ris. Agenzia delle Entrate n. 232/2009).
In sostanza, il professionista che ha ultimato la propria attività è, quindi, tenuto a mantenere aperta la partita IVA, se sono maturati dei corrispettivi, non ancora percepiti, con riferimento a prestazioni professionali per le quali non è ancora stata emessa la fattura.
Tuttavia, tale condizione potrebbe non essere rispettata e, dopo il decesso del professionista, gli adempimenti andrebbero a ricadere sugli eredi.
Ai sensi dell’art. 35-bis del DPR 633/72, gli obblighi ai fini IVA che derivano dalle operazioni effettuate dal soggetto passivo deceduto sono adempiuti dagli eredi entro sei mesi dalla morte, purché non si tratti di obblighi i cui termini sono scaduti oltre quattro mesi prima della data del decesso.
È il caso, ad esempio, della presentazione della dichiarazione IVA e dell’eventuale prodromica registrazione delle fatture emesse (e ricevute).
Il tema degli obblighi fiscali gravanti sugli eredi è stato ripreso in ulteriori documenti di prassi, non richiamati nella risposta fornita alla Videoconferenza del 5 febbraio scorso.
In particolare la risposta a interpello n. 118/2025 si è soffermata sui compensi incassati dopo la morte del professionista per i quali non era stata emessa la fattura. L’Agenzia delle Entrate conferma che l’onere di fatturazione per il compenso incassato grava sugli eredi, i quali devono aprire a posteriori una nuova partita IVA.
Laddove gli eredi rimangano inerti, spetta al committente l’obbligo di regolarizzare l’operazione, affinché sia esclusa l’applicabilità della sanzione di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.
In termini operativi, il committente comunica all’Agenzia delle Entrate l’irregolarità, entro 90 giorni dal momento in cui avrebbe dovuto essere emessa la fattura, avvalendosi del codice “TD29”, mediante il Sistema di Interscambio.
L’Agenzia precisa che il compenso dovrà essere corrisposto agli eredi al lordo dell’IVA, gravando su questi ultimi gli obblighi fiscali connessi all’assolvimento del tributo. Anche qualora il committente regolarizzi ai sensi del citato art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, l’Amministrazione finanziaria conserva, però, il potere di agire nei confronti degli eredi per recuperare l’imposta dovuta, unitamente a sanzioni e interessi.
Ad analoghe conclusioni è possibile pervenire nel caso di un professionista che abbia trasferito la propria residenza al di fuori dell’Italia e, per tale ragione, abbia provveduto a chiudere la partita IVA.
Laddove vi sia un compenso che viene incassato dopo la chiusura della posizione IVA italiana, il professionista non residente resta comunque tenuto agli obblighi impositivi, con riferimento ai rapporti ancora pendenti alla cessazione dell’attività (cfr. le già citate circ. n. 11/2007 e ris. n. 232/2009). Sarà, quindi, necessaria la riapertura della partita IVA, anche al fine di emettere la fattura entro il termine di 12 giorni dalla data di pagamento del compenso, come previsto in via ordinaria dall’art. 21 comma 4 del DPR 633/72 (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 75/2026).
Anche per questa fattispecie, si ritiene che, laddove il professionista rimanga inerte, permanga l’obbligo di regolarizzare in capo al committente (effettuando la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, contraddistinta dal codice “TD29”), pena la sanzione di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.
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