Di natura non commerciale le quote per i maggiori costi della comunità energetica
Ammessa la trattenuta sui contributi del GSE distribuiti agli associati
La trattenuta operata da parte di una comunità energetica rinnovabile (c.d. “CER”), al fine di coprire la quota dei maggiori costi di gestione, sugli importi erogati dal GSE da riversare agli associati, non comporta l’attribuzione di alcun bene o servizio aggiuntivo, né di particolari privilegi; di conseguenza, tali importi, non costituendo corrispettivi specifici, né secondo quanto previsto dall’art. 148 comma 2 del TUIR, né secondo quanto previsto dall’art. 79 comma 6 del DLgs. 117/2017, non sono qualificabili come ricavi derivanti da attività commerciale.
Il chiarimento è stato diffuso con la risposta a interpello n. 22, pubblicata ieri, con cui l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il trattamento fiscale applicabile alle trattenute operate da una CER sulle somme erogate dal GSE e ridistribuite ai propri associati.
Le comunità energetiche rinnovabili, introdotte e disciplinate dall’art. 31 del DLgs. 199/2021, realizzano meccanismi di condivisione della produzione e del consumo di energia rinnovabile, cui sono riconosciuti incentivi economici e agevolazioni fiscali.
Le comunità energetiche devono essere costituite come un soggetto giuridico autonomo, la cui finalità principale è quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri membri o alle aree locali in cui opera, e non quella di realizzare profitti finanziari.
I soci o membri della CER possono essere persone fisiche, PMI, associazioni, aziende territoriali per l’edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore, associazioni di protezione ambientale, amministrazioni locali; la comunità energetica rinnovabile può assumere la qualifica di ente del Terzo settore o di impresa sociale, considerato che tra le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del DLgs. 117/2017 (e tra le attività d’impresa di interesse generale di cui all’art. 2 del DLgs. 112/2017) figurano anche gli interventi e i servizi finalizzati alla “produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.
L’energia prodotta attraverso gli impianti nella disponibilità della comunità è destinata prioritariamente all’autoconsumo istantaneo in sito, ovvero per la condivisione con i membri della comunità, mentre l’energia in eccedenza può essere ceduta.
Nei confronti delle CER sono inoltre riconosciuti dal GSE diversi incentivi, distribuiti dalla comunità energetica rinnovabile ai propri associati, che comprendono, tra l’altro:
- una tariffa incentivante ventennale calcolata in funzione dell’energia condivisa (tariffa premio);
- un contributo di valorizzazione dei benefici derivanti dall’autoconsumo per la rete elettrica pubblica, calcolato anch’esso sull’energia condivisa (contributo ARERA).
Il caso oggetto di interpello riguarda una CER che intende applicare una trattenuta sugli incentivi erogati dal GSE; i relativi importi sarebbero destinati esclusivamente alla copertura dei costi operativi essenziali per la gestione della comunità energetica rinnovabile.
La CER sostiene la propria attività attraverso il versamento della quota associativa annuale, prevedendo un’integrazione a conguaglio della quota associativa solo per gli associati che assumono la qualifica di “autoconsumatore”, al fine di sostenere le maggiori spese di gestione necessarie per mantenere tale qualifica specifica.
In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tali somme non rivestono la natura di corrispettivi ai sensi dell’art. 148 comma 2 del TUIR e dell’art. 79 comma 6 del DLgs. 117/2017, non potendo quindi essere qualificate come ricavi derivanti da attività commerciale; la trattenuta in esame, infatti:
- viene effettuata solo nell’ipotesi in cui le quote associative annuali, di per sé, oppure altre eventuali entrate istituzionali non consentano di mantenere l’equilibrio economico finanziario della CER;
- sotto il profilo finanziario produce effetti analoghi a quelli che si avrebbero se gli importi erogati dal GSE fossero integralmente riversati agli associati, con successivo conguaglio della quota annuale;
- non comporta per gli associati l’attribuzione di alcun bene o servizio aggiuntivo, né di particolari privilegi.
Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate sono le medesime, a prescindere dalla disciplina fiscale applicabile (TUIR o DLgs. 117/2017).
In merito al trattamento fiscale in capo agli associati, l’Agenzia delle Entrate precisa che se la trattenuta operata dal CER riguarda i corrispettivi per la vendita dell’energia prodotta e immessa in rete la base imponibile in capo all’associato è costituita dall’intero importo erogato dal GSE, e non dalla somma residua corrisposta dal CER al netto della trattenuta destinata alla copertura delle spese generali.
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