Le comunità energetiche rinnovabili possono acquisire la qualifica di ETS
La CER deve essere un soggetto distinto dai propri membri e deve avere un prevalente scopo non lucrativo
Nello Studio n. 38-2024/I il Consiglio nazionale del Notariato esamina le possibili forme giuridiche che possono assumere le comunità energetiche rinnovabili (CER), partendo dal presupposto che la configurazione ottimale non è definibile a priori, ma dipende dai membri da cui è composta, dall’ambito territoriale, dalle attività e dalla struttura, anche finanziaria.
A differenza di altre entità similari (es. sistema di autoconsumo collettivo), la CER deve essere un soggetto distinto dai propri membri, ai sensi dell’art. 31 comma 1 lett. b) del DLgs. 199/2021.
Ciò porta a escludere la costituzione di CER in forma:
- di associazione temporanea di imprese o di raggruppamento temporaneo di imprese;
- di parternariato tra la Pubblica Amministrazione e un soggetto di diritto privato.
Un altro ...
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