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IMPRESA

Concordato fallimentare successivo al Codice della crisi con continuità di disciplina

L’ordine di comunicazione della proposta esclude le proposte concorrenti

/ Antonio NICOTRA

Martedì, 10 febbraio 2026

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Con sentenza n. 2819/2026, la Cassazione si è soffermata su alcune interessanti tematiche che investono la procedura di concordato fallimentare.

In primo luogo, sotto il profilo della disciplina temporale, i giudici di legittimità hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale, nell’ipotesi in cui la procedura fallimentare ex RD 267/42 venga aperta prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi di cui al DLgs. 14/2019 (15 luglio 2022), mentre la proposta di concordato sia presentata in epoca successiva a quella data, trova applicazione la disciplina del concordato fallimentare e non quella del concordato nella liquidazione giudiziale, in base ad un’interpretazione letterale e sistematica dei primi due commi dell’art. 390 del DLgs. 14/2019 (CCII).

Secondo i giudici, la circostanza che, a norma del comma 1 dell’art. 390 del CCII, le proposte di concordato fallimentare depositate prima dell’entrata in vigore del CCII siano esplicitamente assoggettate alla legge fallimentare, non esclude che vi siano altre categorie di proposte che, seppure depositate “dopo” quella data, siano soggette alla legge fallimentare ex comma 2 dell’art. 390 del CCII.

La procedura di concordato fallimentare, pur avendo una propria specifica disciplina, si inserisce all’interno del fallimento già in corso, da cui origina, costituendone un sub-procedimento.
Non è quindi condivisibile una lettura meramente letterale e sistematicamente “monca” del primo comma dell’art. 390 del CCII.

In secondo luogo, i giudici precisano come, in tema di concordato fallimentare (nella specie relativo al fallimento di un’impresa individuale), alla proposta formulata da un terzo costituito in forma societaria non si applica l’art. 152 del RD 267/42, le cui formalità sono prescritte solo per la proposta di concordato fallimentare presentata dalla società fallita.
Resta fuori dalla disciplina, quindi, la diversa fattispecie della proposta di concordato depositato non dalla “società fallita”, ma dal “terzo”, disciplinata dall’art. 124 comma 1 del RD 267/42 privo di formalità.
Ad analoghe conclusioni si perviene anche ai sensi dell’art. 265 del CCII e dell’art. 241 del CCII.

Le formalità ex art. 152 del RD 267/42 (ripetute nell’art. 265 del CCII), peraltro, trovano la loro giustificazione nella circostanza che la società è fallita ovvero è in liquidazione giudiziale, in ragione del regime di c.d. spossessamento cui è soggetta ai sensi dell’art. 42 del RD 267/42 (ripetuto nell’art. 142 del CCII), mentre risulterebbero irragionevoli se imposte ad una società in bonis, per la quale la scelta di presentare una proposta di concordato sull’altrui massa fallimentare integra un atto di gestione imprenditoriale, privo ex se di natura concorsuale in quanto non diretto a regolare il proprio stato di crisi o insolvenza.

La previsione di specifici criteri deliberativi e di particolari formalità trova giustificazione quando la proposta concordataria provenga dalla stessa società sottoposta a procedura concorsuale, incidendo sull’assetto organizzativo del debitore fallito. Essa risulta, invece, inconferente nei casi in cui l’iniziativa concordataria sia assunta da terze società in bonis, per le quali valgono le disposizioni generali del diritto societario.

Infine, i giudici enunciano il principio secondo il quale, in tema di concordato fallimentare, una volta che il giudice delegato abbia ordinato la comunicazione ai creditori di una prima proposta, fissando il termine per far pervenire le eventuali dichiarazioni di dissenso, ai sensi dell’art. 125 comma 2 del RD 267/42, il soggetto che depositi una ulteriore proposta non ha diritto alla revoca del decreto del giudice delegato, né alla sospensione delle operazioni di voto, restando comunque possibile per gli organi della procedura, secondo criteri di opportunità, adottare eventuali iniziative dirette ad informare i creditori circa detta sopravvenienza.

La disciplina è oggi contenuta nell’art. 241 comma 2 del CCII, modificato dal decreto correttivo-ter (DLgs. 136/2024), prevedendo che “tutte le proposte sono sottoposte all’approvazione dei creditori, salvo che il curatore e il comitato dei creditori, congiuntamente, ne individuino una o più maggiormente convenienti”.

La norma individua, quindi, una precisa scansione temporale, in cui l’ordine giudiziale di comunicazione della proposta ai creditori funge da “spartiacque” per l’avvio della fase della “votazione”, e integra un termine di “decadenza” per eventuali terzi che volessero presentare proposte concorrenti da sottoporre al meccanismo selettivo.

La norma individua nell’ordine del giudice il provvedimento che, al tempo stesso, chiude una fase (quella selettiva, che si snoda attraverso il parere del curatore, il parere del comitato dei creditori, la valutazione giudiziale di ritualità della proposta, la scelta da parte del comitato dei creditori della proposta concorrente da sottoporre all’approvazione dei creditori e la possibilità che, su richiesta del curatore, il giudice delegato ne avvii anche altre al voto) per aprirne un’altra (quella della sottoposizione della proposta alla valutazione dei creditori, con assegnazione di un termine per il dissenso).

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