Sulla disciplina transitoria del Codice della crisi tre opzioni interpretative
Restano dubbi in giurisprudenza per il concordato post domanda di fallimento
Il tema della disciplina transitoria del Codice della crisi, di cui all’art. 390 del DLgs. 14/2019, continua a essere oggetto di interpretazioni non uniformi in giurisprudenza.
Il tema è particolarmente attuale e controverso per le procedure di concordato preventivo la cui apertura è richiesta con domanda successiva al 15 luglio 2022 da imprese per le quali, tuttavia, è già pendente una istanza di fallimento precedente alla medesima data ed avanzata, quindi, in vigenza del RD 267/42.
Una prima interpretazione (Trib. Udine 21 luglio 2022, Trib. Verona 27 luglio 2022 e Trib. Mantova 6 settembre 2022) attribuisce prevalenza alla disciplina regolatrice della domanda anteriore giacché, in caso contrario, la nuova disciplina del Codice della crisi troverebbe applicazione anche nell’ipotesi ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41