Responsabilità extracontrattuale per mobbing del collega che agisce per fini egoistici
La sentenza della Cassazione n. 3103 di ieri, in materia di mobbing, ha confermato la responsabilità extracontrattuale della Direttrice di un Centro di salute mentale per le condotte vessatorie poste in essere nei confronti di una psichiatra della struttura, rispetto alle quali è stata, invece, esclusa la responsabilità ex art. 2087 c.c. dell’azienda sanitaria datrice di lavoro.
Il caso è inquadrabile nella fattispecie di mobbing orizzontale, in cui la responsabilità personale ed esclusiva del soggetto che ha posto in essere le condotte persecutorie e vessatorie (terzo rispetto al rapporto di lavoro) si basa sull’art. 2043 c.c. e non sull’art. 2087 c.c.
Le condotte vessatorie, in particolare, erano state realizzate dalla Direttrice del centro da marzo 2009 a ottobre 2011 e avevano comportato il completo esautoramento della dottoressa dalle funzioni tipiche della sua figura professionale: la stessa era infatti stata assegnata a compiti diversi da quelli di assistenza ai pazienti, in quanto ritenuta incapace nell’approccio ai pazienti stessi e nel definire le terapie da effettuare.
La Corte d’Appello, così come la Cassazione, hanno ritenuto che la responsabilità per tali condotte non potesse ascriversi al datore di lavoro, essendo stato accertato che l’azienda sanitaria aveva vigilato sull’operato della Direttrice nonché adottato i provvedimenti necessari di sua competenza, i quali erano tuttavia stati ripetutamente disattesi. La responsabilità era dunque da imputare unicamente all’autrice delle condotte persecutorie.
Nella pronuncia si ricorda, quindi, quanto in passato affermato in punto di responsabilità dell’Amministrazione, vale a dire che la stessa deve essere esclusa quando l’attività posta in essere dai suoi organi o dipendenti non sia a essa riferibile per aver i soggetti agito o per un fine personale ed egoistico, estraneo all’Amministrazione, o per un fine contrario ai fini perseguiti dall’ente.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941