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Interesse o vantaggio dell’ente ai fini 231 da declinare in termini specifici

Per la Cassazione, che esamina il caso di un ente ecclesiastico, non è sufficiente la valorizzazione di dati metagiuridici di natura sociologica

/ Maria Francesca ARTUSI

Venerdì, 13 febbraio 2026

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La Cassazione penale si pronuncia sulla responsabilità di un ente ecclesiastico derivante da un reato nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Si tratta della sentenza n. 5923, depositata ieri, riguardante un caso in cui era stata applicata una sanzione di 30.000 euro e una confisca per più di 120.000 euro nei confronti di un ospedale per l’illecito amministrativo dipendente dal reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p. e art. 24 del DLgs. 231/2001).

La condotta contestata riguardava l’acquisto di derrate alimentari asseritamente in eccesso rispetto al fabbisogno degli assistiti. Diversamente da quanto prospettato in primo grado, la condanna in appello non confermava ingannevoli appostazioni contabili ma unicamente la sproporzione tra le forniture di generi alimentari (effettivamente acquisitati) e le reali necessità degli ospiti della struttura. La persona fisica coinvolta era un religioso, delegato per tutti i compiti di ordinaria amministrazione, compresa la predisposizione del bilancio annuale e le scelte gestionali, che avrebbe ingannato la Regione sottoscrivendo e inviando tramite ASL i bilanci contenenti costi gonfiati, comprensivi dell’acquisto di derrate in eccesso.

I temi che si pongono all’attenzione della Corte di Cassazione riguardano sia il rapporto tra la responsabilità della persona fisica e quella della persona giuridica, sia le tematiche inerenti all’interesse e al vantaggio dell’ente quale presupposto per la responsabilità ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 231/2001.

Innanzitutto la difesa aveva contestato l’addebitabilità soggettiva del reato al delegato del Vescovo, che non aveva la rappresentanza legale dell’ente e che mai ha firmato i bilanci, essendosi limitato a sottoscrivere le lettere di trasmissione contenenti meri dati riassuntivi. Ma i giudici di legittimità evidenziano come a norma dell’art. 5 comma 1 del DLgs. 231/2001, la persona giuridica è responsabile per i reati commessi non solo da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente stesso ma anche da persone che “esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”.

D’altra parte, viene ricordato come – secondo la costante giurisprudenza in materia – i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nel medesimo art. 5 all’“interesse o al vantaggio”, sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile “ex ante”, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile “ex post”, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU. n. 38343/2014, Cass. n. 38363/2018, Cass. n. 22586/2024).

Nel caso di specie, le motivazioni della Corte d’appello accertavano l’interesse dell’ente nel “far gravare sulla Regione, e dunque sulla collettività, le conseguenze economiche pregiudizievoli di una scelta gestionale palesemente fallimentare e antieconomica … motivata esclusivamente dalla volontà di evitare conflitti con gli ospiti della colonia hanseniana e con il comitato che li rappresentava”. Tale colonia si trovava infatti in una struttura immobiliare gestita dal predetto ente ecclesiastico. Ma la Cassazione ritiene che tali argomentazioni non siano coerenti con i principi appena richiamati; al contrario esse si fondano sulla “valorizzazione di dati metagiuridici di natura sociologica, senza declinare in termini specifici l’interesse o il vantaggio concretamente perseguito o attinto dall’Ente in diretto rapporto con il reato presupposto”.

Effetti anche sulla legittimità della confisca

Di riflesso, l’esatta individuazione del requisito dell’interesse/vantaggio dell’ente in conseguenza del reato presupposto riverbera i suoi effetti anche sulla legittimità della confisca che presuppone un imprescindibile rapporto di derivazione causale tra il profitto confiscabile ex art. 19 del DLgs. 231/2001 e il reato presupposto dell’illecito contestato all’ente. Al riguardo la giurisprudenza penale ha già avuto modo di affermare il principio per cui il profitto del reato oggetto della confisca di cui al citato art. 19 è identificabile con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, non anche con i vantaggi indiretti derivanti dall’illecito.

Incidentalmente viene anche ricordato che, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. b) del DLgs. 231/2001, deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato.

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