Doppia imposta di registro fissa se nel decreto ingiuntivo è enunciato il contratto d’opera
In presenza di un decreto ingiuntivo che faccia riferimento al rapporto negoziale sottostante (nel caso di specie si trattava di un contratto d’opera “per attività attestativa”), integrando le condizioni per l’enunciazione di cui all’art. 22 del DPR 131/86, risulta dovuta:
- non solo l’imposta di registro fissa (200 euro) sul decreto ingiuntivo (c.d. “tassa di sentenza”) ex art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86;
- ma anche l’imposta di registro sul negozio enunciato, in misura fissa (200 euro) in quanto il contratto d’opera era già “soggetto ad IVA”, in forza del principio di alternatività IVA-registro di cui all’art. 40 del DPR 131/86.
Lo ha sancito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3129 depositata ieri.
In relazione alla disciplina dell’enunciazione, la Corte ribadisce gli orientamenti ormai prevalenti, secondo cui:
- l’enunciazione, di per sé, non configura caso d’uso (art. 6 del DPR 131/86), ma ciò non esclude che l’atto da registrare in caso d’uso, se enunciato, vada soggetto a tassazione, in quanto tale conclusione emerge dalla lettura dell’art. 22 del DPR 131/86, ove sancisce l’applicazione delle sanzioni in caso di enunciazione di atti soggetti a registrazione in termine fisso;
- il decreto ingiuntivo non determina la cessazione degli effetti del contratto verbale in esso enunciato, sicché non può applicarsi la regola prevista dall’art. 22 comma 2 del DPR 131/86, che riguarda solo i casi di novazione oggettiva e non quelli in cui il contribuente abbia ottenuto un provvedimento giurisdizionale a tutela di un diritto nascente da contratto.
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