La bancarotta «riparata» presuppone una reintegrazione reale del patrimonio
La Cassazione ripercorre i tratti fondamentali della figura di costruzione giurisprudenziale
Per comprendere la figura della bancarotta “riparata” occorre partire dal rilievo che la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale – ex artt. 216 e 223 del RD 267/42 (e, in relazione, alla liquidazione giudiziale, ex artt. 322 e 329 del DLgs. 14/2019) – ricade tra i reati di pericolo concreto e l’offesa tipica non coincide con il danno effettivo ai creditori, ma con l’esposizione della loro garanzia patrimoniale a un rischio reale e attuale; rischio che deve permanere sino alla soglia, normativamente prevista, della dichiarazione di fallimento (oggi della dichiarazione di liquidazione giudiziale).
Ciò che si determina tramite la bancarotta riparata è la cancellazione dell’elemento materiale del reato prima della sua consumazione.
Tale esito si verifica quando la distrazione venga annullata da un’attività di segno contrario che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento; non rileva, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione.
In questa prospettiva, la sentenza n. 7708/2026 della Suprema Corte sottolinea come l’attività restitutoria eventualmente posta in essere assuma rilevanza esimente solo quando sia idonea a elidere integralmente il pericolo arrecato ai creditori, mediante la ricostituzione effettiva e integrale del patrimonio dell’impresa anteriormente all’apertura della procedura concorsuale. Si richiede, quindi, un’attività di segno contrario, rispetto a quella distrattiva, che reintegri il patrimonio dell’impresa e impedisca l’insorgenza di un effettivo pregiudizio per i creditori.
È, pertanto, al permanere o meno di tale pericolo – quale offesa tipica del delitto di bancarotta patrimoniale – che deve essere riferita la valutazione sulla sussistenza di un’azione restitutoria idonea a rimuovere gli effetti distrattivi della precedente condotta.
Di conseguenza, la bancarotta riparata non può essere intesa in senso meramente formale o contabile, ma presuppone una reintegrazione reale e sostanziale del patrimonio, tale da ripristinarne la funzione di garanzia generale per i creditori.
È, quindi, escluso che possano assumere rilievo restituzioni solo parziali, in quanto inidonee a elidere integralmente le conseguenze pregiudizievoli per la massa creditoria, così come versamenti effettuati dall’autore della distrazione ad altro titolo, non direttamente e puntualmente correlabili agli atti distrattivi precedentemente compiuti.
Del pari, non rilevano né la restituzione del bene o della provvista attraverso meccanismi solo apparentemente solutori, che non si traducano in un effettivo incremento patrimoniale per il soggetto leso, né la copertura di una posizione debitoria mediante risorse provenienti dal medesimo patrimonio già depauperato. In questa ipotesi, infatti, il patrimonio non risulta realmente ricostituito, rimanendo sostanzialmente privo delle risorse necessarie a garantire i creditori, configurandosi un adempimento meramente apparente.
In pratica, l’elemento decisivo per “escludere” la bancarotta riparata non risiede nel fatto che il debito venga formalmente estinto da un soggetto diverso dal debitore originario, bensì nella circostanza che la provvista utilizzata per tale estinzione provenga dalla stessa società originariamente obbligata, il cui patrimonio non subisce alcuna effettiva reintegrazione.
Operazioni di questo tipo – specie quando inserite in una sequenza unitaria di atti funzionalmente collegati – non fanno venir meno l’elemento materiale del reato, ma, di contro, possono costituire ulteriori indici di fraudolenza, rivelando l’adozione di schemi negoziali diretti a mascherare il depauperamento reale del patrimonio.
In simili contesti la valutazione circa l’idoneità riparatoria di eventuali rientri non può essere condotta isolando singoli segmenti dell’operazione, ma deve essere compiuta secondo una visione complessiva e sistemica, soprattutto quando la bancarotta fraudolenta si presenti come reato unitario ma a condotta eventualmente plurima.
Rientri parziali, compensativi o meramente sostitutivi, pur intervenuti prima del fallimento, restano irrilevanti qualora non siano in grado di ricostituire il patrimonio nella sua integrità complessiva, risultando inidonei a eliminare integralmente il pericolo per la massa dei creditori.
È onere dell’amministratore che si sia reso responsabile di atti di distrazione (e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale), nonché di quanti abbiano con lui concorso nel realizzarli, provare l’esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e i precedenti atti distrattivi.
In conclusione, con riguardo al caso di specie, la Suprema Corte precisa come non configuri bancarotta riparata la restituzione dell’importo ricevuto o sottratto mediante mere operazioni contabili (c.d. “giri” di denaro) tra società del medesimo gruppo, senza nuovi apporti finanziari esterni, trattandosi di un “adempimento apparente” e inidoneo a reintegrare, nella sua effettività e integralità, il patrimonio dell’impresa prima della dichiarazione di fallimento.
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