Bancarotta «riparata» anche se imposta dal giudice civile
Rileva la sentenza civile che annulla la costituzione di una società cui erano stati conferiti i beni immobili della fallita
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26115, depositata ieri, ha stabilito che non è corretta, e va quindi annullata, la decisione di merito che esclude la configurabilità della c.d. “bancarotta riparata” a fronte di una retrocessione di beni immobili precedentemente “distratti” che non sia dipesa da una scelta degli amministratori, ma dalla sentenza di un giudice civile che, due anni prima del fallimento, dichiari la nullità di un contratto di costituzione di una società cui erano stati destinati i beni immobili della fallita.
Nella specie, peraltro, i giudici di merito, senza che risultasse svolto alcun accertamento circa l’effettiva esecuzione del provvedimento giurisdizionale, affermavano del tutto congetturalmente che la reintegra non era stata integrale.
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