Limiti alla prededuzione dei crediti sorti in esecuzione del concordato
Con la chiusura della procedura e durante l’esecuzione non sorge la prededucibilità funzionale del credito
La Cassazione, con ordinanza n. 7814 depositata ieri, ha ribadito come il credito per canoni di locazione di un immobile, sorto in relazione all’esecuzione del concordato preventivo in continuità, al quale ha fatto seguito il fallimento del debitore, non può essere qualificato come “credito sorto in pendenza di una procedura concorsuale” e, quindi, prededucibile, né come credito in “relazione funzionale” con la procedura di concordato preventivo.
Quanto alla prededuzione attribuibile ai crediti sorti “in occasione” di una procedura concorsuale ex art. 111 comma 2 del RD 267/42, “la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione” (art. 181 del RD 267/42) e il debitore “torna in bonis”.
Non depone in contrario, per la persistenza della procedura, il fatto che il commissario giudiziale resti in carica al fine di sorvegliarne l’adempimento e riferire al giudice eventuali fatti pregiudizievoli per i creditori, come prevede l’art. 185 del RD 267/42.
Sul tema, le Sezioni Unite del 2021, dopo aver ribadito la connotazione autonoma del parametro dell’occasionalità rispetto a quello della funzionalità (Cass. nn. 10130/2021 e 22670/2021), hanno sottolineato che il paradigma dell’insorgenza del credito “in occasione” della procedura si declina non solo sul piano cronologico, ma anche “per l’imputazione del rispettivo titolo all’attività degli organi della procedura stessa” (che nella specie non assumeva rilievo).
Il punto è dirimente, a fronte dell’orientamento per cui il criterio dell’occasionalità va integrato con un profilo soggettivo, poiché altrimenti risulterebbe “palesemente irragionevole, in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa” (Cass. SS. UU. n. 42093/2021). Solo gli impegni assunti direttamente dagli organi concorsuali – così come le obbligazioni geneticamente scaturenti dalla loro attività – assurgerebbero, quindi, a costi che possono gravare sulla procedura, in quanto intrinsecamente sostenibili in vista delle sue finalità concorsuali (Cass. nn. 12332/2023, 29999/2023 e 10307/2025).
Quanto alla prededuzione attribuibile ai crediti sorti “in funzione” di una procedura concorsuale, già con l’intervento della Cassazione n. 10307/2025 si è affermato che in tema di concordato in continuità, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell’art. 181 del RD 267/42 e durante la fase di esecuzione del concordato non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. “in funzione”, di cui all’art. 111 comma 2 del RD 267/42.
I crediti prededucibili fanno eccezione alla regola della “par condicio creditorum” se ed in quanto – sostanzialmente – assistiti da causa legittima di prelazione (Cass. n. 22772/2024).
Si tratta di una ricostruzione in linea con l’art. 111 comma 2 del RD 267/42, che contempla, oltre alla categoria delle prededuzioni ex lege, solo le categorie dei crediti sorti “in funzione” o “in occasione” – non anche “in esecuzione” – delle procedure concorsuali.
Per la Suprema Corte, quindi, non è conciliabile con il concetto di “funzionalità procedurale” che i crediti dei terzi sorti durante la procedura concordataria possano fruire della prededuzione solo in forza di una specifica disposizione di legge (l’art. 161 comma 7 del RD 267/42), mentre quelli sorti dopo la chiusura della procedura, solo perché relativi alla esecuzione della stessa, possano fruire della prededuzione in assenza di previsioni di legge (salvo l’art. 182-quater comma 1 del RD 267/42 sui finanziamenti, ad ulteriore riprova che quel perimetro tracciato dalla legge – in un ambito di indubbia eccezionalità rispetto al principio generale della par condicio creditorum – non possa essere dilatato in via interpretativa).
Nell’ambito della consecutio tra procedure, inoltre, il difetto di legittimazione dei creditori “nuovi” (per crediti sorti post-omologa) a chiedere la risoluzione o l’annullamento del concordato, ex art. 186 del RD 267/42, rappresenterebbe un ulteriore assunto della loro estraneità ad una procedura che si è ormai chiusa con l’omologazione (art. 181 del RD 267/42), pertanto, sarebbe poco comprensibile che gli stessi beneficiassero di una “precedenza” – rispetto ai creditori concordatari che hanno approvato o subito la ristrutturazione, sacrificando i loro diritti di credito – originata dalla consecuzione tra una procedura, alla quale sono estranei, e il successivo fallimento.
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