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Estinzione anticipata del finanziamento con diritto al rimborso delle «commissioni rete distributiva»

/ REDAZIONE

Martedì, 14 aprile 2026

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La Cassazione, nell’ordinanza n. 9207 pubblicata l’11 aprile 2026, ha riconosciuto il diritto del consumatore al rimborso delle “commissioni rete distributiva” addebitate nel corso di un contratto di finanziamento a fronte dell’estinzione anticipata dello stesso, in relazione a una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 125-sexies del DLgs. 385/93 (c.d. Testo unico bancario) nella versione vigente fino al 25 luglio 2021 (e, quindi, anteriore alle modifiche apportate dal DL 73/2021).

La norma in questione, osserva la Suprema Corte, nel riprodurre il contenuto dell’art. 16 § 1 della Direttiva Ue 2008/48 laddove si stabilisce che il consumatore ha diritto a “una riduzione del costo totale del credito”, aveva sostituito al comma 1 la locuzione “che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, presente nel testo comunitario, con quella “pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

Sulla corretta interpretazione dell’art. 16 § 1 della Direttiva Ue 2008/48 e dell’art. 125-sexies del DLgs. 385/93 (nella versione applicabile ratione temporis al caso affrontato) sono intervenute, rispettivamente:
- la sentenza dalla Corte di Giustizia Ue dell’11 marzo 2019, resa nella causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), ove si è affermato il riconoscimento del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito e non solo di quelli dipendenti dalla durata del contratto;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha affermato la necessità di interpretare l’art. 125-sexies del DLgs. 385/93 (ante DL 73/2021) in senso conforme alla sentenza Lexitor.

La Suprema Corte ha, pertanto, confermato, per conformità ai suddetti principi, l’impugnata sentenza, con la quale il giudice di merito aveva affermato, con riguardo a un contratto di finanziamento stipulato nel 2013, che il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente, e quindi nel caso di specie anche delle “commissioni rete distributiva”.

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