Estinzione anticipata del finanziamento con diritto al rimborso delle «commissioni rete distributiva»
La Cassazione, nell’ordinanza n. 9207 pubblicata l’11 aprile 2026, ha riconosciuto il diritto del consumatore al rimborso delle “commissioni rete distributiva” addebitate nel corso di un contratto di finanziamento a fronte dell’estinzione anticipata dello stesso, in relazione a una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 125-sexies del DLgs. 385/93 (c.d. Testo unico bancario) nella versione vigente fino al 25 luglio 2021 (e, quindi, anteriore alle modifiche apportate dal DL 73/2021).
La norma in questione, osserva la Suprema Corte, nel riprodurre il contenuto dell’art. 16 § 1 della Direttiva Ue 2008/48 laddove si stabilisce che il consumatore ha diritto a “una riduzione del costo totale del credito”, aveva sostituito al comma 1 la locuzione “che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, presente nel testo comunitario, con quella “pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Sulla corretta interpretazione dell’art. 16 § 1 della Direttiva Ue 2008/48 e dell’art. 125-sexies del DLgs. 385/93 (nella versione applicabile ratione temporis al caso affrontato) sono intervenute, rispettivamente:
- la sentenza dalla Corte di Giustizia Ue dell’11 marzo 2019, resa nella causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), ove si è affermato il riconoscimento del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito e non solo di quelli dipendenti dalla durata del contratto;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha affermato la necessità di interpretare l’art. 125-sexies del DLgs. 385/93 (ante DL 73/2021) in senso conforme alla sentenza Lexitor.
La Suprema Corte ha, pertanto, confermato, per conformità ai suddetti principi, l’impugnata sentenza, con la quale il giudice di merito aveva affermato, con riguardo a un contratto di finanziamento stipulato nel 2013, che il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente, e quindi nel caso di specie anche delle “commissioni rete distributiva”.
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