Operative le misure per lavoratori e datori dei territori colpiti dal ciclone Harry
L’INPS fornisce istruzioni sull’ammortizzatore unico e sull’indennità una tantum
Con il messaggio n. 1272 di ieri, 14 aprile 2026, l’INPS ha fornito istruzioni operative sulle misure introdotte dagli artt. 5 e 6 del DL 25/2026 in favore di datori di lavoro e lavoratori dipendenti, compresi quelli del settore agricolo, nonché dei lavoratori autonomi, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito alcuni territori delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Il messaggio, in particolare, si sofferma sulla presentazione delle domande relative all’ammortizzatore unico e all’indennità una tantum, lasciando la disciplina di dettaglio alle circolari di futura pubblicazione. Sul punto, si evidenza che nessuna istruzione è stata ancora fornita relativamente alla sospensione dei versamenti contributivi (di cui all’art. 2 del DL 25/2026).
In ordine alle modalità di accesso al nuovo ammortizzatore unico ex art. 5 del DL 25/2026, l’INPS evidenzia che la relativa domanda deve essere presentata dal datore di lavoro, sia nelle ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, in quanto la stessa si svolge in uno dei territori dei Comuni alluvionati, sia nel caso in cui la misura di sostegno venga richiesta con riferimento ai lavoratori residenti o domiciliati in uno dei territori dei Comuni alluvionati, che sono stati o sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ovunque ubicati all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi Comuni. Le istanze in questione devono essere presentate nel periodo compreso tra il 14 aprile e il 31 maggio 2026.
Nel dettaglio, i lavoratori non agricoli potranno presentare le domande usando la consueta piattaforma “OMNIA IS” presente nella sezione “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” del sito www.inps.it, e selezionando la prestazione “domanda ISU”.
Con l’occasione, l’INPS indica i seguenti nuovi codici causale “ISU – 704” per le aziende operanti nel luogo dell’evento, “ISU – 705” per i lavoratori residenti nel luogo dell’evento nonché “ISU – 706” per i lavoratori domiciliati nel luogo dell’evento. Invece, se la domanda viene inoltrata con riferimento ai lavoratori somministrati/distaccati impegnati nelle sedi produttive od operative ubicate nei territori dei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici le agenzie di somministrazione/aziende distaccanti, in qualità di datori di lavoro, devono utilizzare l’apposita causale “ISU – 707”.
Invece, i datori di lavoro agricoli possono presentare l’apposita domanda accedendo all’applicativo “CISOA Web”, raggiungibile dal sito istituzionale dell’INPS. Il datore di lavoro agricolo deve presentare domande separate per i lavoratori con qualifica di operai a tempo indeterminato o determinato (OTI e OTD) e per i lavoratori con la qualifica di dirigente, quadro e impiegato. La misura in argomento verrà erogata direttamente in favore dei beneficiari, con esclusione della modalità a conguaglio contributivo.
Anche in questo caso, l’INPS indica quattro nuovi codici causali da utilizzare nelle diverse ipotesi in cui il lavoratore sia in forza al 18 gennaio 2026 (Cod. 19) o assunto successivamente (Cod. 20), oppure se l’impossibilità di recarsi al lavoro riguardi lavoratori residenti (Cod. 21) o domiciliati (Cod. 22).
Per ciascun lavoratore possono essere autorizzate massimo quindici giornate collocate nel periodo dal 18 gennaio 2026 o dalla data di assunzione fino al prossimo 30 aprile.
Per quanto concerne l’altra misura, l’art. 6 del DL 25/2026 prevede – per il periodo compreso tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026 – un’indennità una tantum connessa alla sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 18 gennaio 2026 per le seguenti categorie di lavoratori:
- collaboratori coordinati e continuativi (compresi dottorandi, assegnisti di ricerca, i titolari di incarichi di ricerca e i medici in formazione specialistica);
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.
L’indennità una tantum è riconosciuta per un importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e, comunque, nella misura massima erogabile di 3.000 euro per ciascun lavoratore (l’importo non concorre alla formazione del reddito).
I lavoratori possono scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione o una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine, un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.
La domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, dal 20 aprile 2026 e fino al 20 giugno 2026, tramite: la sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; Contact center; Patronati.
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