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FISCO

Con opificio inattivo, servono adempimenti sostanziali o è dovuta l’accisa

Necessaria la comunicazione del fabbricante di prodotti alcolici al momento di cessazione dell’attività

/ Ettore SBANDI

Sabato, 25 aprile 2026

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In materia di fabbricazione di prodotti alcolici, la violazione dell’obbligo di comunicazione ex art. 4 comma 4 del DM 153/2001 al momento della cessazione dell’attività produttiva da parte del depositario autorizzato ha natura sostanziale, posto che l’impianto con tale adempimento assume carattere di magazzino di commerciante all’ingrosso, con modifica del regime fiscale ai fini sia del diritto di licenza, sia dell’adeguamento dell’aliquota della cauzione per il mancato pagamento dell’imposta.

Pertanto, l’operatore che si mantiene inerte rispetto a tale obbligo è tenuto a corrispondere l’imposta sui beni che si considerano immessi in consumo, prevendendo il sistema delle accise una sorta di decadenza dal beneficio della sospensione, dovuto all’inattività dell’opificio.
La citata norma stabilisce, infatti, che qualora, in un impianto di produzione o di rettificazione di alcole etilico, cessi l’attività ovvero sia trascorso oltre un anno dall’ultima comunicazione di lavorazione effettuata e rimangano giacenze di prodotti soggetti ad accisa, l’impianto è considerato come magazzino di commerciante all’ingrosso e il diritto di licenza e la cauzione sono adeguati al nuovo regime.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9511/2026, che ha vagliato la legittimità di sentenze conformi della corte di merito, su una vicenda particolarmente complessa e peculiare, la quale, tuttavia, fornisce interessanti spunti nelle ipotesi di cessazione (o inerzia) di attività di depositi di produzione di prodotti alcolici.
Qui, in realtà, i profili d’interesse sono essenzialmente tre, alcuni dei quali affrontati molto rapidamente dalla decisione, seppure meritevoli di approfondimento di sicuro e maggiore interesse.

A ogni modo, nel caso specifico i giudici di merito avevano rigettato le doglianze di una società che aveva opposto un avviso di pagamento recante la ripresa a tassazione per accise su prodotti alcolici detenuti in deposito in regime di sospensione d’imposta, per una cifra particolarmente ingente. Ciò in quanto la società non aveva prodotto alcun atto a dimostrazione dell’avvenuta prestazione della garanzia per il pagamento dell’accisa gravante sul prodotto detenuto nel deposito fiscale, prevista a norma dell’art. 5 comma 3 del DLgs. 504/95 (TUA).

La società, però, riteneva di avere prestato tale garanzia, pur non avendone evidenza per via del lasso di tempo trascorso dalla data della stipula della polizza, circa trent’anni, con difficoltà di prova e impossibilità di adempiere all’invito all’Agenzia delle Dogane di esibizione degli originali, invocando l’applicazione del quarto comma dell’art. 4 del DM 153/2001, vertendosi in un’ipotesi di cessazione volontaria dell’attività (e non del quinto, che si applicherebbe alle revoche). Inoltre, si lamentava la violazione dell’art. 27 del TUA e difetto di motivazione, non essendo stato applicato l’abbuono di imposta dell’88%, previsto dall’art. 7 del DL 142/1950 (norma abrogata, che consentiva la rideterminazione dei carichi di imposta nelle ipotesi di cessazione o trasferimento).

L’interpretazione delle norme operata dalla Cassazione – e questo, in materia di accise, non sorprende affatto – è particolarmente rigido, perché i giudici, dopo aver osservato la permanenza dell’onere probatorio della cauzione, in punto di diritto confermano che la norma applicata dall’autorità doganale è invece prevista all’art. 4 comma 5 del DM 153/2001, il quale stabilisce che “negli altri casi di cessazione dall’esercizio di deposito fiscale i prodotti giacenti, se non trasferiti ad altro deposito fiscale entro quindici giorni dalla data di cessazione, sono considerati immessi in consumo nella suddetta data e sugli stessi viene corrisposta l’accisa”. Inoltre, il riferimento, contenuto nel disposto del quarto comma, al successivo art. 5 comma 3 del medesimo decreto va inteso indirizzato all’apposita comunicazione di lavorazione mensile da parte del depositario autorizzato, che se non avviene fa considerare cessata l’attività e, come tale, impone il correre dei 15 giorni per trasferire i beni, ovvero ritenerli immessi in consumo.

In altre parole, dalla combinata lettura delle ultime due norme emerge che la disciplina impone al depositario autorizzato, al momento della cessazione dell’attività produttiva, uno specifico obbligo di comunicazione con adeguamento del diritto di licenza e della cauzione al nuovo regime, che ha carattere sostanziale. Il mancato assolvimento di tale obbligo non può essere derubricato a inadempimento di carattere formale in quanto lo scopo perseguito da detta comunicazione è rilevatore della ratio legis sottesa. L’adempimento comporta che il soggetto prima qualificato come produttore di alcol diventi titolare di un deposito di stoccaggio cui dev’essere attribuita una nuova e diversa licenza fiscale, con adeguamento della cauzione dal 2 al 10% dell’accisa gravante.
Per ragioni processuali, non vengono in discussione profili di contorno, pure rilevanti, come quelli sull’abbuono, valutati assorbiti o, comunque, infondati e inammissibili.

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