Cambiano le regole per i trasporti di merci internazionali o di cabotaggio
Dal 1° luglio obbligo di tachigrafo intelligente per i mezzi superiori alle 2,5 e fino a 3,5 tonnellate
Nuovi obblighi in vista per le imprese che svolgono operazioni di trasporto internazionale di merci o cabotaggio.
Dal 1° luglio 2026 scattano gli obblighi previsti dal c.d. “pacchetto mobilità” dell’Unione europea, che si riferisce al Regolamento Ue 2020/1054 del 15 luglio 2020, di modifica del Regolamento Ce 561/2006, relativo agli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali, nonché del Regolamento Ue 165/2014, di disciplina del posizionamento per mezzo dei tachigrafi.
Lo ricorda il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che, con la circolare n. 9674/2026, ha illustrato le novità in materia, fornendo le prime indicazioni operative al netto di eventuali chiarimenti da parte della stessa Commissione europea.
Come precisato dallo stesso Ministero, i nuovi adempimenti mirano a garantire una concorrenza leale nel settore e una maggiore sicurezza stradale per il comparto dei veicoli commerciali leggeri, attraverso un’estensione delle attuali regole di disciplina già contenute nei citati regolamenti comunitari, relative ai periodi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo dei conducenti. Il tutto avverrà attraverso l’utilizzo e, quindi, l’obbligo di dotare i mezzi del cosiddetto tachigrafo intelligente (G2V2). Una nuova e sofisticata apparecchiatura che sarà in grado di registrare automaticamente i passaggi di frontiera tramite il sistema di localizzazione satellitare GNSS, tracciare in autonomia la posizione del mezzo ogni tre ore cumulative di guida e durante le operazioni di carico e scarico e trasmettere alcuni specifici ed essenziali dati alle autorità di controllo per mezzo di comunicazioni DSRC, consentendo la verifica durante la marcia del regolare funzionamento del tachigrafo.
Un primo fondamentale aspetto da chiarire attiene all’ambito di applicazione.
Infatti, le nuove disposizioni previste dall’art. 2 § 1 lett. a-bis) del Regolamento Ce 561/2006, riguardano uno specifico settore, rappresentato dalle imprese che svolgono attività di trasporto internazionale o di cabotaggio di merci, mediante veicoli di massa massima ammissibile superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi. Tuttavia, come evidenziato dal Ministero, l’estensione non si applica nell’ipotesi in cui i trasporti, eseguiti con i predetti veicoli, siano effettuati per conto proprio della società che ha in disponibilità il veicolo o del conducente e non in conto terzi. Allo stesso modo le nuove regole non trovano applicazione con riguardo ad operazioni di guida, eventualmente anche in conto proprio, che non costituiscono l’attività principale del conducente del veicolo.
In buona sostanza, le novità riguarderanno i trasporti di merci in conto terzi in ambito internazionale o di cabotaggio e quelle in conto proprio, sempre in ambito internazionale, in cui la guida costituisce l’attività principale del conducente. Sul punto, occorre ricordare che, ai sensi del considerando 10 della direttiva Ue 2022/2561, la guida non è ritenuta attività principale del conducente quando occupa meno del 30% dell’orario mensile continuativo. Diversamente, precisa la circolare, se il conducente è stato assunto con la specifica mansione di autista ma non ha un contratto di lavoro da autista, sarà comunque soggetto alle nuove regole se, di fatto, dall’esame dei documenti che registrano la sua attività, risulta svolgere in modo continuativo l’attività di guida in modo assolutamente prevalente o esclusivo.
A partire dal 1° luglio 2026, quindi, gli autisti saranno tenuti alle registrazioni sin dall’inizio del periodo di lavoro giornaliero, fermo restando anche l’obbligo di presentare ogni registrazione fatta durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti, trattandosi di prescrizione relativa al conducente, finalizzata alla verifica dell’osservanza della normativa sociale. Nell’ipotesi di regime misto nazionale e internazionale i nuovi obblighi scatteranno solo durante l’esecuzione del trasporto internazionale o durante operazioni di cabotaggio a questi ultimi collegati. Conseguentemente, tutta la circolazione nazionale effettuata con veicoli da 2,5 a 3,5 tonnellate resta fuori dal campo di applicazione della norma europea.
In merito a tutte queste novità, l’attenzione delle imprese del settore dovrà concentrarsi anche sulla fase organizzativa, formativa, informativa e di controllo degli autisti. Il Ministero ricorda, infatti, la responsabilità oggettiva, gravante sull’impresa, per le violazioni di cui al Capo II del Regolamento Ce 561/2006 e del Regolamento Ue 165/2014 commesse dagli autisti. Un profilo riguardo al quale la formazione, conclude la circolare, “assume un ruolo decisivo non solo per il rispetto delle regole in materia sociale, ma come strumento di tutela della sicurezza propria e degli utenti della strada”.
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