Ulteriori indicazioni operative per i datori di lavoro agricoli sulla disciplina del Fondo di Tesoreria
Superando quanto già indicato nel messaggio n. 1388/2026, con il messaggio n. 1493 di ieri l’INPS ha illustrato nuovamente le disposizioni introdotte dall’art. 1 comma 203 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) in materia di TFR e obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, con particolare riferimento agli obblighi previsti per i datori di lavoro agricoli.
Tra le varie, l’Istituto previdenziale ha richiamato la circ. n. 70/2007, laddove è stato precisato che non sussiste l’obbligo al versamento delle quote di TFR con riferimento ai lavoratori stagionali del settore agroalimentare per i quali non sia fissato un termine finale specifico perché legato alla durata di una particolare campagna.
L’INPS ha quindi precisato che il medesimo regime, comprensivo del principio di computabilità ai fini del requisito dimensionale, trova applicazione anche nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato di cui all’art. 21 comma 8 lett. a) del CCNL operai agricoli e florovivaisti 2022-2025, assunti per una fase lavorativa per la quale non è prestabilito il termine in quanto connesso al verificarsi di un evento.
In tali casi, la prima scadenza utile per il versamento della contribuzione di competenza del trimestre nel quale il rapporto di lavoro si è esaurito interviene in un momento successivo alla cessazione del rapporto stesso e alla liquidazione del TFR al lavoratore, con la conseguenza che l’eventuale versamento al Fondo di Tesoreria si tradurrebbe in un acconto di somme già corrisposte. Pertanto, anche con riferimento a tali lavoratori, non sussiste l’obbligo di versamento delle quote di TFR maturando al Fondo di Tesoreria.
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