Esenzione da revocatoria fallimentare per retribuzioni di lavoratori anche non contestuali
La conservazione dell’attività di impresa resta un effetto indiretto ed eventuale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12710 del 5 maggio 2026, ha espresso il principio di diritto secondo il quale l’esenzione dall’azione revocatoria ex art. 67 comma 3 lett. f) del RD 267/42, per i pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito, tutela direttamente il diritto alla retribuzione del lavoro, quale valore costituzionalmente rilevante (artt. 1 comma 1, 35 comma 1 e 36 Cost.), e solo in via indiretta e mediata la continuità aziendale, non essendo tale esenzione subordinata a specifiche tempistiche o modalità del pagamento oggetto della domanda revocatoria, che può quindi avvenire anche in sede esecutiva, dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
L’art. 67 comma 3 lett. f) del RD 267/42 esclude la revocatoria (lett. f) per “i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito” e tale disposizione – a presidio del diritto alla retribuzione dei lavoratori, subordinati e parasubordinati – offre una tutela parallela e “simmetrica” a quella garantita, in sede di riparto dell’attivo fallimentare, dall’art. 2751-bis n. 1 c.c., con il riconoscimento del privilegio generale sui beni mobili ai crediti “lavoristici” a salvaguardia del diritto dei lavoratori alla retribuzione.
La tutela dell’esenzione ex art. 67 comma 3 lett. f) del RD 267/42 è limitata ai “pagamenti dei corrispettivi” delle “prestazioni di lavoro”, mentre l’oggetto della tutela “ripartitoria” garantita ai lavoratori dall’art. 2751-bis n. 1 c.c., con il riconoscimento del privilegio mobiliare, risulta più ampio in relazione ai crediti garantiti (Corte Cost. nn. 220/2002, 113/2004 e 326/83).
La ratio sottesa alle predette norme, d’altra parte, è la medesima, ossia la tutela del diritto alla retribuzione dei lavoratori subordinati e dei collaboratori dell’impresa, nella funzione costituzionalmente protetta dall’art. 36 Cost. per garantire il soggetto “debole” del rapporto.
Muovendo da tali presupposti, i giudici, quindi, confutano la tesi secondo cui il riconoscimento dell’esenzione presuppone il requisito temporale della “contestualità” tra la prestazione lavorativa e il pagamento del corrispettivo pecuniario, in grado di compromettere la finalità di tutela dell’esenzione.
Risulta, per contro, irrilevante il momento nel quale la retribuzione venga effettivamente e concretamente versata al lavoratore, potendo la stessa – per divenire “garantita” attraverso l’esenzione da revocatoria – essere corrisposta contestualmente alla prestazione, o dopo ed anche a distanza di tempo rispetto alla fine del rapporto di lavoro.
Del resto, nell’art. 67 comma 3 lett. f) non è menzionato alcun presupposto “temporale” e, se la regola generale è quella della revocabilità dei pagamenti e dei negozi compiuti nel c.d. periodo sospetto, i casi di esenzione si pongono in termini di vere eccezioni (Cass. n. 26244/2021).
Un’interpretazione “additiva” della norma non risulta, quindi, giuridicamente praticabile.
Peraltro, precisano i giudici, il catalogo delle esenzioni ex comma 3 è ampio e variegato (Cass. nn. 1697/2023 e 2176/2023), così come risultano variegati gli ambiti di tutela sottesi alle singole ipotesi di esenzione.
L’eterogeneità anzidetta ha come filo conduttore la volontà di assicurare particolari interessi che il legislatore ha ritenuto “superiori” (Cass. nn. 27939/2020, 4340/2020 e 8900/2024).
Così, ad esempio, l’interesse alla continuità dell’attività di impresa (che risulterebbe, diversamente, pregiudicato in caso di revocatoria fallimentare) risulta tutelato delle ipotesi di cui alle lett. a) e lett. b) del comma 3 dell’art. 67 del RD 267/42.
In tal senso, non sarebbe possibile ricondurre la finalità protettiva dell’art. 67 comma 3 lett. g) del RD 267/42 proprio alla tutela della continuità dell’attività di impresa (già garantita altrove), nell’ottica di una migliore valorizzazione del compendio aziendale per la sua futura liquidazione in ambito fallimentare.
La giurisprudenza intervenuta sul tema ha già evidenziato che tale ipotesi “assicura una finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma, estendendo la tutela da revocatoria a tutti i titolari di rapporti da parasubordinazione e lavorativi di natura interinale organicamente inseriti nell’impresa; ciò nell’intento di tutelare soggetti generalmente ritenuti deboli”, sia pure “con l’effetto di favorire, anche, la conservazione dell’attività, evitando che la minaccia della revocatoria possa rappresentare un impedimento alla continuazione della prestazione di lavoro in favore dell’impresa” (Cass. n. 8900/2024).
La finalità diretta e principale dell’esenzione, tuttavia, è quella di garantire la “finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma”, mentre quello di “favorire, anche, la conservazione dell’attività” di impresa ne rappresenta un effetto indiretto e secondario, quindi solo eventuale (Cass. n. 26244/2021).
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