Rottamazione oltre i termini se i carichi non risultano dai dati della Riscossione
Le inefficienze amministrative non possono andare a danno del contribuente
Con la sentenza n. 15483/2025, la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma ha affrontato il tema dell’individuazione dei carichi definibili nelle procedure di rottamazione, soffermandosi sul rilievo da attribuire alle informazioni rese disponibili dall’agente della riscossione e sull’affidamento che esse possono generare in capo al contribuente.
Il caso trae origine da una domanda di adesione alla rottamazione-quater presentata da una società ai sensi dell’art. 1 commi 231 ss. della L. 197/2022. In sede di compilazione, la società aveva seguito le istruzioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e aveva incluso nella domanda le cartelle di pagamento risultanti dalla situazione debitoria consultata nell’area riservata del sito istituzionale.
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, alla società veniva notificata un’intimazione relativa a ulteriori cartelle di pagamento. Tali carichi, pur rientrando nel perimetro della definizione agevolata, non risultavano dalla situazione debitoria consultata dalla società al momento dell’adesione e non erano quindi stati indicati nella domanda originaria.
La società chiedeva allora, mediante istanza di autotutela, l’integrazione della domanda già presentata e il riconoscimento del diritto alla definizione agevolata anche per tali carichi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione rigettava l’istanza, valorizzando due profili: da un lato, la scadenza del termine per aderire alla rottamazione-quater; dall’altro, la circostanza che la società fosse comunque a conoscenza dei ruoli, poiché già oggetto di un precedente contenzioso.
La questione sottoposta alla Corte di Giustizia tributaria riguardava dunque il rapporto tra conoscenza del debito e affidamento sulle informazioni rese dall’Amministrazione: se, cioè, la consapevolezza dell’esistenza dei ruoli potesse impedire al contribuente di invocare la tutela dell’affidamento, quando l’omessa indicazione dei carichi nella domanda fosse dipesa dai dati messi a disposizione dall’agente della riscossione.
La Corte ha accolto il ricorso della società, affermando che l’individuazione dei carichi definibili non costituisce una verifica rimessa al contribuente. L’art. 1 comma 234 della L. 197/2022 pone infatti in capo all’agente della riscossione l’obbligo di rendere disponibili i dati necessari a individuare i carichi suscettibili di definizione. Da ciò discende, secondo la sentenza, l’irrilevanza della mera conoscenza dell’esistenza dei ruoli e l’inapplicabilità del principio del “non poteva non essere a conoscenza”.
La decisione valorizza dunque la tutela del legittimo affidamento di cui all’art. 10 commi 1 e 2 della L. 212/2000, quale espressione di un principio generale dell’ordinamento tributario di matrice costituzionale e comunitaria. Tale tutela, pur non incidendo sulla debenza del tributo, opera quando il contribuente si sia conformato in buona fede alle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, rilevando ai fini dell’esclusione di sanzioni e interessi.
Proprio per tale ragione, la Corte ha ritenuto possibile l’applicazione alla rottamazione-quater, che consente il pagamento del tributo con esclusione di tali componenti. Nel caso esaminato, infatti, la domanda era stata presentata seguendo la procedura indicata e sulla base dei dati messi a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Sul piano pratico, la pronuncia ha consentito al contribuente – attraverso l’impugnazione del diniego di autotutela – di ottenere il riconoscimento del diritto alla rottamazione anche per cartelle non inserite nella domanda originaria, pur dopo oltre un anno dalla chiusura della procedura di adesione.
La pronuncia assume rilievo anche con riguardo alla rottamazione-quinquies e, più in generale, alle future procedure di definizione agevolata.
Quando il meccanismo di adesione si fonda sui dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nell’area riservata, il perimetro della domanda è inevitabilmente condizionato dai carichi che l’agente indica come definibili. Eventuali carenze informative non possono quindi tradursi automaticamente nella perdita del diritto alla rottamazione per il contribuente che vi abbia fatto affidamento in buona fede, pena la violazione dei principi di correttezza e affidamento che governano il rapporto con l’Amministrazione finanziaria.
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