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Nuovi modelli per i combustibili destinati alla produzione di energia elettrica

L’Agenzia delle Dogane ha emanato una circolare che analizza il quadro normativo vigente

/ Ettore SBANDI e Laura GIALLORETO

Giovedì, 28 maggio 2026

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Con la circolare n. 13 del 26 maggio 2026, l’Agenzia delle Dogane ha riepilogato il trattamento accise dei combustibili destinati alla produzione di energia elettrica, a seguito della modifica all’art. 21 del DLgs. 504/95 (TUA) operata con la riforma prevista dal DLgs. 43/2025.

Con l’intervento legislativo, infatti, si è inteso riordinare – ora in maniera integrale e con minore spazio per trattamenti di prassi od operati per analogia – l’impatto fiscale riservato ai prodotti energetici destinati ad essere impiegati in attività di produzione di energia elettrica. In concreto, la determinazione dei quantitativi di prodotti energetici da assoggettare alle specifiche aliquote di accisa per produzione di energia elettrica, indicate nell’Allegato I al TUA, deve essere ora effettuata, con effetto dal 1° gennaio 2026, sulla base dei consumi specifici convenzionali ripartiti per coefficienti di rendimento per le ipotesi di stretta produzione di energia elettrica (art. 21 comma 9-bis del TUA) o di cogenerazione, ossia la produzione combinata di energia elettrica e calore (art. 21 comma 9-ter del TUA).

Per ciascuno di questi modelli, sono ora tipizzate le rese previste per prodotti come gli oli vegetali, il gas, il gasolio o, ancora, gli oli greggi, il carbone, la lignite e il coke; sono così fissati, con una certa coerenza rispetto al passato, i quantitativi di prodotti energetici determinati applicando i pertinenti coefficienti di consumo che devono essere assoggettati ad accisa con l’applicazione delle specifiche aliquote elencate nell’Allegato I al TUA.

Inoltre, anche per i prodotti energetici diversi da quelli per i quali l’Allegato I al TUA prevede specifiche aliquote per la produzione di energia elettrica, devono essere applicati i consumi specifici convenzionali e la circolare specifica che: per oli e grassi animali e vegetali il prodotto equivalente deve essere individuato nell’olio combustibile denso BTZ; non è invece possibile assimilare altre sostanze quali i grassi e gli oli animali agli “oli vegetali non modificati chimicamente”, per i quali è prevista l’esenzione dall’accisa ove impiegati nella produzione di energia elettrica; per l’HVO – Hydrotreated Vegetable il prodotto equivalente deve essere individuato nel gasolio.

Solo per la produzione di energia elettrica (norma analoga per la cogenerazione non è prevista) è poi possibile optare per la facoltà di utilizzare, in luogo dei consumi specifici convenzionali, consumi specifici medi determinati dall’Agenzia delle Dogane a seguito di sperimentazione in sito, confermandosi quanto evidenziato nella circolare n. 5/2010, con prove tecniche a marce controllate da svolgere in contradditorio con l’operatore, sul quale grava altresì l’obbligo di monitorare i consumi specifici e, in caso di variazione superiore al 10%, darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente.

In chiusura, la circolare fa riferimento a tre casistiche relative all’alimentazione dei gruppi di produzione utilizzati per la generazione (o l’autoproduzione) di energia elettrica, premessa la necessaria acquisizione della licenza di esercizio di officina elettrica:
- utilizzo di prodotti energetici, diversi dal gas naturale, a imposta assolta: in questo caso, devono essere osservati gli obblighi di cui all’art. 25 del TUA, con tenuta del registro vidimato. Nell’ipotesi in cui, all’acquisto, sia stata corrisposta maggiore accisa, al fine del rimborso l’operatore richiede all’Ufficio la liquidazione dell’importo corrispondente alla differenza tra l’aliquota d’accisa applicata sul prodotto utilizzato e l’aliquota d’accisa dovuta per la produzione di energia elettrica, fornendo contestualmente le letture iniziali e finali dei contatori;
- utilizzo di prodotti energetici, diversi dal gas naturale, in sospensione d’imposta: in tal caso, gli operatori che ricevono tali prodotti assumono la qualifica di destinatario registrato, devono osservare gli obblighi previsti dall’art. 8 del TUA e provvedono al versamento dell’accisa nei termini stabiliti dal comma 4 dell’articolo predetto, applicando ai quantitativi di prodotti energetici ricevuti le aliquote d’accisa specificamente previste per la produzione (o autoproduzione) di energia elettrica. Tali soggetti non possono ricevere gasolio ad imposta assolta;
- utilizzo di gas naturale: si fa rinvio alla circ. n. 8/2026 e all’art. 15 o all’art. 18 del DM 29 dicembre 2025; dunque, i soggetti obbligati venditori dichiarano i quantitativi di prodotto forniti per l’impiego in questione, riportandoli nei campi relativi alla produzione o all’autoproduzione di energia elettrica, appoggiate a dichiarazioni degli utilizzatori sempre complesse da gestire.

Restano aperte altre questioni, non esplicitate nella direttiva dell’autorità, quali ad esempio quelle relative alle cadenze della verifica dei parametri, se esse vadano eseguite in relazione ad un anno o un mese, oppure, nel caso di produzione di energia elettrica con gas naturale, quelle relative ai passaggi d’anno o di periodo o, più in generale, su quale mese si verifica il parametro, considerato ad esempio che la delivery dei prodotti non è allineata alla loro fatturazione.

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