Responsabilità oggettiva del deposito fiscale come dato di sistema per le accise
Può verificarsi nel caso di impiego non regolare dei prodotti oppure di svincolo irregolare
Con due sentenze, la n. 13678 e la n. 13971 del 2026, la Cassazione persevera sulla linea di rigore e, ormai, consolida la propria giurisprudenza in materia di responsabilità per il debito d’accisa che sorge in capo a un deposito fiscale, anche in caso di falso, frode o, comunque, irregolarità di terzi.
Seppure relative a due casistiche distinte, i principi di rigore espressi da queste due decisioni restano i medesimi e, per i depositi fiscali (sia quando detengono prodotto, sia quando lo spediscono in regime di sospensione), il regime di responsabilità resta immutato.
Nel caso della decisione n. 13678/2026, i giudici affrontano l’ipotesi di consegne di gasolio agevolato, ove è interposto fittiziamente un secondo deposito, commerciale, con il prodotto che segue direttamente la linea di una consegna non avente diritto al trattamento agevolato (agricolo) per una frode perpetrata da terzi rispetto al mittente.
La decisione n. 13971/2026 tratta invece di partite di prodotti alcolici destinate all’esportazione, per le quali le relative pratiche doganali non risultano correttamente appurate, di talché il documento di scorta merci non può dirsi definito dalla corretta conclusione del regime doganale definitivo proprio dell’esportazione (ex art. 269 del CDU).
Due casistiche, dunque, tra le più comuni, estensibili alle ipotesi generali in cui un prodotto è distratto, a opera di terzi, dall’utilizzo ad accisa ridotta attribuito in partenza da un deposito fiscale, oppure sconta ipotesi di immissione in consumo o il realizzarsi del requisito territoriale, per attestazioni irregolari di uscita della merce dall’Ue, come anche di presa in carico a destinazione, da parte di altro deposito fiscale.
In queste ipotesi, si realizza, nel primo caso, una condizione di impiego non regolare oppure, nel secondo, uno svincolo irregolare (diverso sarebbe se il prodotto fosse giunto a destinazione e preso in carico dal destinatario), che per la giurisprudenza vede ormai costantemente responsabile il deposito mittente.
La Cassazione rileva che, sulla responsabilità del depositario in materia di accisa, è intervenuta la Corte di Giustizia dell’Ue, con la sentenza del 7 settembre 2023 (causa C-323/22, Kri SpA), con la quale è stato affermato che l’abbuono d’imposta non si applica al depositario, responsabile del pagamento dell’accisa, in caso di svincolo dal regime sospensivo dovuto a un atto illecito, nemmeno qualora il depositario sia totalmente estraneo a tale atto illecito, imputabile esclusivamente a un terzo, e nutra un legittimo affidamento nella regolarità della circolazione del prodotto in regime di sospensione di imposta.
Questo orientamento trova conferma anche nella sentenza della Corte Ue del 20 novembre 2025 (causa C-570/24), secondo cui, in maniera (sorprendentemente) palese ed esplicita, “la responsabilità del depositario autorizzato è di natura oggettiva e attiene alla sua partecipazione a un’attività economica”, con ciò non potendo mancare di osservare qualche perplessità a livello di sistema, se una siffatta responsabilità, in diversi settori dell’ordinamento, anche tributari, non è tollerata.
A ogni modo, anche per la Corte Ue il fatto che una persona diversa dal depositario abbia potuto agire nel proprio interesse e a danno di detto depositario incide solo sul piano penale, ma non sul piano fiscale. Ogni qualvolta, dunque, si accerti che un prodotto è uscito da un regime sospensivo senza che l’accisa sia stata assolta, si verifica l’immissione in consumo ai sensi dell’art. 6 n. 1 della direttiva, il che determina l’esigibilità dell’accisa (cfr. causa C-95/19), di fatto in capo al deposito fiscale.
A tanto si giunge, in sostanza, perché l’esigibilità dell’accisa è oggi considerata derivare direttamente dallo svincolo dei prodotti sottoposti ad accisa dal regime di sospensione e, in tal caso, la persona giuridica che agisce in qualità di depositario autorizzato è tenuta al loro pagamento. Ciò non toglie, ovviamente, la possibilità di chiamata in solidarietà, che tuttavia – anche qui è opportuno osservarlo – in Italia non ha mai molta diffusione, per retaggio storico e per la non felice formulazione dell’art. 2 del TUA, non esattamente allineato (o per lo meno non replicante pedissequamente, come ben si potrebbe) al disposto della Direttiva Accise sull’individuazione dei soggetti obbligati.
In questo senso, a dire il vero, sta anche la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 21918/2024), per cui la responsabilità fiscale del depositario di prodotti in regime di sospensione di accisa ha natura “oggettiva” e non derogabile, se non appunto nel caso di “perdita” fisica del prodotto stesso e, quindi, di materiale impossibilità che lo stesso venga immesso nel consumo unionale, dovendosi in tale modo interpretare anche le norme interne in materia di accisa, sicché la responsabilità del depositario per il pagamento non può essere esclusa nemmeno dal fatto illecito del terzo e nonostante l’estraneità del depositario alla condotta del terzo, essendo irrilevanti gli elementi indicati dalla contribuente ai fini dell’esonero della sua responsabilità.
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