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Giovedì, 4 giugno 2026 - Aggiornato alle 6.00

ECONOMIA & SOCIETÀ

Regresso e surrogazione concorrenti solo per obbligazioni plurisoggettive asimmetriche

Se l’obbligazione è assunta nell’interesse dei coobbligati, il solvens può agire esclusivamente in regresso entro 10 anni dal pagamento dell’intero

/ Carmela NOVELLA

Giovedì, 4 giugno 2026

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Con la sentenza n. 16835/2026, la Cassazione ha fatto chiarezza sui rapporti tra l’azione di regresso e l’azione in surrogazione quali rimedi esperibili dal condebitore che, nell’ambito di un’obbligazione plurisoggettiva sul lato passivo, abbia provveduto al pagamento dell’intero in forza della regola della solidarietà.

Nello specifico, prendendo le mosse dalla massima giurisprudenziale tralatizia secondo cui “a seguito dell’adempimento dell’obbligazione solidale, da un lato, ha luogo, in favore del solvens, la surrogazione legale di cui all’art. 1203 n. 3, c.c. (dal momento che egli aveva interesse a soddisfare un debito al cui pagamento era tenuto con altri coobbligati o per altri debitori); dall’altro lato egli può esercitare l’azione di regresso, essendo legittimato a ripetere, dagli altri condebitori, la parte di ciascuno di essi” (tra le tante, Cass. nn. 16163/2024 e 12957/2021), la Suprema Corte ha rilevato la generale necessità di delimitare i confini entro cui la surrogazione e il regresso possono effettivamente operare a favore del coobbligato solidale in via concorrente e complementare. La questione prospettata ha un notevole impatto pratico sia sul fronte della prescrizione sia in ordine all’ampiezza, qualitativa e quantitativa, del diritto che il solvens può far valere nei confronti dei coobbligati solidali.

Sotto il primo profilo, la sentenza in commento ha osservato che per un indirizzo giurisprudenziale risalente e consolidato:
- l’azione di regresso di cui all’art. 1299 c.c. soggiace all’ordinario termine di prescrizione decennale, che decorre dal momento in cui il debitore solidale adempie all’intera obbligazione, poiché il diritto al regresso, stante il disposto di cui all’art. 2935 c.c., non può esser fatto valere prima dell’evento estintivo dell’obbligazione (tra tutte, Cass. n. 25698/2019);
- l’azione in surrogazione, conseguendo al subentro del solvens nella medesima posizione del creditore, soggiace allo stesso termine di prescrizione applicabile al credito originario, con la precisazione che in tal caso il coobbligato solidale può giovarsi dell’effetto interruttivo della prescrizione prodotto dall’azione giudiziale promossa contro di lui dal creditore per il recupero del credito; ciò in forza del disposto di cui all’art. 1310 comma 1 c.c., a mente del quale gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori (Cass. nn. 2268/2006 e 17372/2003). Se ne deve inferire che per il debitore adempiente, agente in surrogazione, la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio introdotto dall’originario creditore.

Quanto, poi, alla portata delle pretese azionabili contro i condebitori, il regresso ex art. 1299 c.c. consente di recuperare, oltre alle somme eccedenti la quota di responsabilità del solvens, gli interessi pagati e le spese sostenute a causa dell’adempimento, mentre non si estende alle garanzie accessorie al credito originario; al contrario, nel caso di surrogazione legale ex art. 1203 n. 3) c.c. il debitore solidale succede nella garanzie reali e personali di cui era titolare l’originario creditore, ma non può esigere dai coobbligati il rimborso degli interessi pagati e delle spese sostenute per l’adempimento in aggiunta alla parte di obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico.

Per la sentenza in commento, le facoltà di scelta e/o di cumulo tra l’uno o l’altro dei rimedi sopra descritti (in quanto tra di loro concorrenti e complementari) dev’essere diversamente valutata a seconda che l’obbligazione solidale sia stata contratta: nell’interesse comune di tutti i condebitori in solido, dimodoché l’adempimento di uno venga a configurarsi quale pagamento di un debito solo parzialmente altrui; ovvero nell’interesse esclusivo di uno o di alcuno di essi, con la conseguenza che l’adempimento del coobbligato rimasto estraneo a tale interesse si identifica con il pagamento di un debito totalmente altrui.

Considerato che qualunque ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 c.c. presuppone la terzietà del solvens subentrante rispetto al rapporto obbligatorio originario, tale istituto può trovare applicazione, in via di concorrenza e di complementarietà funzionale a quello del regresso, solamente in relazione alle obbligazioni solidali passive, c.d. asimmetriche, contratte nell’esclusivo interesse di taluno dei debitori, con conseguente legittimazione del coobbligato adempiente ad agire verso il condebitore (o i condebitori) sia in regresso (chiedendo il rimborso dell’intera prestazione eseguita, nonché – nel caso di utilità dell’iniziativa esecutiva preceduta dal preavviso ai condebitori – delle spese necessarie e utili sostenute e degli interessi pagati), sia in surrogazione (per far valere le garanzie reali e personali che accedevano al credito nella cui titolarità è subentrato), soggiacendo ai relativi termini di prescrizione, eventualmente differenti, e alla diversa decorrenza, con possibilità, limitatamente al caso di azione in surrogazione, di fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto.

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