Al via il censimento dei Server Energia per i gestori di colonnine di ricarica dei veicoli
L’adempimento è funzionale alla memorizzazione e all’invio dei corrispettivi delle ricariche
Con un comunicato stampa diffuso ieri, 3 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, a partire dalla medesima data, i soggetti che gestiscono colonnine di ricarica dei veicoli elettrici possono censire i loro Server Energia sul portale Fatture e Corrispettivi, tramite un nuovo servizio appositamente rilasciato.
I Server Energia sono i dispositivi che consentono la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi delle operazioni di ricarica e il loro censimento è funzionale all’adempimento dell’obbligo disposto dall’art. 2 comma 1-ter del DLgs. 127/2015.
Tale disposizione, infatti, tenendo conto delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano le ricariche dei veicoli, ha previsto l’introduzione di regole ad hoc per la rilevazione dei corrispettivi. Le relative specifiche tecniche sono state in seguito approvate con il provv. dell’Agenzia delle Entrate n. 570041 del 12 dicembre 2025.
I soggetti obbligati a rispettare le particolari regole di invio dei dati sono coloro che effettuano operazioni di ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica ai sensi del Reg. Ue n. 1804/2023, erogando il servizio al consumatore finale e incassando il relativo corrispettivo.
I Server Energia sono dispositivi collegati alle singole prese di ricarica e gestiscono la raccolta e il consolidamento dei dati, elaborando un file da trasmettere in modo sicuro all’Agenzia delle Entrate. Tali strumenti, pertanto, devono essere censiti e associati alla partita IVA del gestore.
Il nuovo servizio, dunque, è stato attivato per consentire ai gestori delle colonnine, anche tramite un intermediario, di accreditarsi come “Gestore energia” e di registrare i propri Server all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.
Secondo quanto precisato dal comunicato, però, l’invio dei dati delle operazioni di ricarica potrà essere effettuato soltanto a partire dal prossimo 23 giugno, data di attivazione del relativo canale di trasmissione.
Peraltro, poiché l’obbligo di rilevazione dei corrispettivi mediante le specifiche regole riguarda le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026, sono stati previsti termini differenziati:
- per le operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026, l’invio dei dati dovrà avvenire entro il prossimo 6 agosto;
- a regime, invece, l’invio andrà effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Ad esempio, per i corrispettivi delle operazioni di ricarica effettuate a giugno, la scadenza sarà quella del 31 luglio.
Si evidenzia che la memorizzazione dei corrispettivi è obbligatoria per tutte le transazioni effettuate tramite stazioni di ricarica che non prevedono l’identificazione del cliente (cfr. specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate n. 570041/2025).
In particolare, ciascun Server deve memorizzare le informazioni ricevute dalla singola presa di ricarica nel rispetto di una specifica struttura dati, che comprende tra l’altro:
- l’identificativo della presa di ricarica elettrica, come registrata nella Piattaforma Unica Nazionale dei punti di ricarica per i veicoli elettrici;
- la data e l’ora di inizio e fine della ricarica;
- la quantità di energia erogata;
- l’importo comprensivo di IVA e la relativa aliquota;
- i dati di pagamento;
- eventualmente, i dati dei corrispettivi derivanti dal servizio supplementare denominato “penalty time”.
A partire dai dati memorizzati in relazione alla singola presa di ricarica, il Server Energia produrrà, quindi, un file XML che verrà sigillato elettronicamente e trasmesso al sistema dell’Agenzia delle Entrate, garantendone l’origine e l’integrità.
In particolare, il Server dovrà essere in grado di raggruppare i flussi delle operazioni ricarica e di determinare l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri, a eccezione di quei corrispettivi per i quali è emessa fattura.
I dati rilevati saranno poi messi a disposizione per la consultazione in apposita area dedicata del sito dell’Agenzia.
Peraltro, in base al citato provvedimento n. 570041/2025 (punto 2.1), i soggetti che effettuano le operazioni di ricarica conservano elettronicamente le informazioni previste dalle relative specifiche tecniche, ai sensi del DM 17 giugno 2014.
Si ricorda, in ultimo, che in caso di violazione dell’obbligo dettato dal citato art. 2 comma 1-ter del DLgs. 127/2015, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 6 comma 2-bis e 11 comma 2-quinquies del DLgs. 471/97, ossia le medesime sanzioni applicabili in caso di omessa o errata memorizzazione e invio dei corrispettivi di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015.
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