Il rappresentante indiretto deve provare il valore doganale in caso di accertamento
Tale soggetto è tenuto a dimostrare il pagamento del prezzo di acquisto delle merci importate
Una rilevante sentenza del Tribunale Ue ha ridefinito il ruolo e la responsabilità dichiarativa del rappresentante indiretto, che deve sempre essere in grado di produrre e di mettere a disposizione delle autorità doganali tutti i documenti relativi alle merci importate, inclusi quelli che comprovano il prezzo effettivamente pagato.
Con questo principio, reso nella causa T-224/25, la giurisprudenza Ue irrigidisce i profili di coobbligazione, ritenendo quindi legittimo che, con fondati dubbi sul valore dichiarato per talune merci in importazione, possa ricorrersi a metodi secondari e, senz’altro, peggiorativi per l’operatore interessato, nel caso in cui i documenti a riprova della correttezza di quanto dichiarato siano mancanti o, comunque, non affidabili, per opera sia dell’importatore che del suo rappresentante indiretto.
Dunque, anche se non si tratta di merci da questi acquistate, se un rappresentante doganale indiretto non ha potuto dimostrare il pagamento effettivo del prezzo di acquisto di merci importate alla rinfusa che non presentavano caratteristiche uniche o particolari – fatto che ha portato al rigetto, da parte delle autorità doganali, del valore di transazione dichiarato di dette merci – le autorità in parola possono procedere, se possibile, con il ricorso ai metodi di valore di merci identiche o similari o del valore dedotto o calcolato, fino all’adozione di un metodo di fall back.
La decisione del Tribunale è particolarmente articolata e, di base, affronta numerosi fondamentali aspetti dell’accertamento doganale, specialmente quando riferito a challenge sul valore di importazione. Il dato rilevante, qui, sta però nella chiamata in responsabilità del rappresentante indiretto che, in effetti, è dichiarante in nome proprio e per conto altrui e, perciò, tenuto alla conoscenza di ogni aspetto dell’operazione presentata in dogana, anche se afferente a merci ovviamente non proprie.
La questione decisa dal Tribunale Ue attiene alla posizione di un rappresentante doganale indiretto, che aveva presentato dichiarazioni in dogana per diverse merci alla rinfusa importate dalla Cina. Il valore in dogana di tali merci è stato determinato sulla base della fattura di import, ma era stato oggetto di approfondimenti e verifiche per fondati dubbi delle autorità di controllo. In fase di audit, però, le dogane locali avevano chiesto informazioni e documenti, dapprima senza esito e, poi, valutati non coerenti e mancanti.
Così, è stato disconosciuto il valore di transazione, quale metodo di determinazione della base imponibile di import, per arrivare a un raro caso di applicazione delle c.d. regole di fall back, per cui il valore è determinato non sulla base di metodi secondari usuali (es. merci identiche o similari), ma sulla base dei più generici dati disponibili nel territorio doganale dell’Unione, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali internazionali e Ue in materia di valore (operando una rideterminazione basata su banche dati e prezzi calcolati sul peso delle categorie di merci alla rifusa importate).
Oltre alla legittimità di tale procedura, validata tuttavia dal Tribunale, è interessante notare come il giudice del rinvio si sia chiesto se le norme Ue consentano alle autorità doganali di richiedere a un rappresentante doganale indiretto di dimostrare il valore di transazione delle merci importate mediante la produzione della prova del pagamento delle medesime (cioè contratto tra importatore e venditore, estratto conto bancario che attesti il pagamento del prezzo delle merci e documenti che indichino le caratteristiche fisiche delle merci, la loro rinomanza o qualità) e, in mancanza di una siffatta produzione, di respingere tale valore.
Sul punto, il giudice unionale è netto nel concludere affermativamente, perché l’art. 15 del regolamento (Ue) 952/2013 (CDU) stabilisce, anzitutto, che chiunque intervenga direttamente o indirettamente nei controlli doganali è tenuto a fornire alle autorità doganali tutta la documentazione e le informazioni prescritte.
In secondo luogo, ai sensi del successivo art. 18 del CDU, si osserva che il rappresentante doganale indiretto agisce in nome proprio, ma per conto di un’altra persona ed è, così, dichiarante, non potendo in quanto tale esimersi dai suoi obblighi di fornitura di documenti e di informazioni utili alla dichiarazione, così come alla verifica degli stessi.
Dunque, in qualità di dichiarante, oltre ai documenti richiesti per lo sdoganamento, il rappresentante può dirsi tenuto a un obbligo di fornire documenti e informazioni su richiesta dell’autorità doganale e deve essere in grado, anche quando il pagamento del prezzo di acquisto delle merci importate è avvenuto successivamente al deposito della dichiarazione in dogana, di dimostrare la materialità di tale pagamento, eventualmente rivolgendosi alla persona che gli ha conferito un mandato di rappresentanza.
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