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Mercoledì, 29 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Rebus operazioni straordinarie per il tax credit transizione 5.0

/ Pamela ALBERTI

Mercoledì, 29 luglio 2026

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Una questione ancora aperta, che non è stata oggetto di specifici chiarimenti, riguarda l’impatto delle operazioni straordinarie sul credito d’imposta transizione 5.0, disciplinato dall’art. 38 del DL 19/2024.

A norma dell’art. 38 comma 13 del DL 19/2024, il credito d’imposta transizione 5.0 non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
In merito a tale disposizione, non sono state fornite, a quanto ci consta, specifiche indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Sul punto, l’Agenzia, nella risposta a interpello 8 marzo 2019 n. 72, in relazione al credito d’imposta ricerca e sviluppo, che prevedeva, analogamente alla disciplina del credito transizione 5.0, un divieto espresso di trasferimento all’art. 1 comma 204 della L. 160/2019, ha ribadito l’impossibilità che un credito d’imposta connesso a un’agevolazione fiscale, anche in forza del suo stretto legame col soggetto che ha posto in essere gli investimenti agevolati, possa essere ceduto a terzi qualora la fruizione del credito debba avvenire ex lege esclusivamente tramite compensazione in F24.

La stessa risposta ha tuttavia chiarito che l’Amministrazione finanziaria, con diversi documenti di prassi relativi ad altre agevolazioni, ha più volte affermato la non trasferibilità dei crediti d’imposta di natura similare a quello in argomento in forza della natura soggettiva dei medesimi: essi infatti maturano esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l’investimento e non possono essere trasferiti a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi.
Il trasferimento della titolarità è considerato ammissibile unicamente nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell’operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati, come tipicamente avviene nel caso di fusione, scissione e di successione per decesso dell’imprenditore individuale. Ugualmente è stato affermato che i crediti di tal natura possono essere trasferiti nell’ambito della cessione del ramo d’azienda che lo ha generato.
In senso conforme si è espressa anche la circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2021 (§ 5.6.1), con riguardo al credito d’imposta investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020 (richiamando i chiarimenti della circ. n. 8/2019 sui vecchi iper-ammortamenti).

Ferma restando l’assenza di specifici chiarimenti in relazione al credito transizione 5.0, sembrerebbe ragionevole applicare anche in tal caso il principio desumibile dai citati documenti di prassi: in presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell’azienda o di un ramo d’azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d’imposta, l’avente causa continuerà a fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest’ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.

Le istruzioni per la compilazione del quadro RU del modello REDDITI SC 2026 sembrano avvalorare l’applicabilità di tale orientamento al credito transizione 5.0.

Con riferimento al codice credito “T6”, relativo al credito d’imposta transizione 5.0, le citate istruzioni prevedono infatti la possibilità di compilare:
- il rigo RU3, dedicato ai crediti ricevuti anche per effetto di operazioni straordinarie (con compilazione della sezione III-A, richiesta da parte del soggetto a cui è stato trasferito il credito d’imposta unitamente all’azienda, nei casi, ad esempio, di cessione o conferimento d’azienda);
- il rigo RU9, soltanto colonna 3, dedicata al credito d’imposta ceduto per effetto di operazioni straordinarie, non essendo invece possibile compilare le colonne 1 e 2 dedicate, rispettivamente, alla cessione ex art. 1260 c.c. e art. 43-ter del DPR 602/73 (in caso di trasferimento del credito unitamente all’azienda senza estinzione del dante causa, come ad esempio, cessione o conferimento d’azienda, è richiesta infatti la compilazione della specifica sezione III-B).

Per quanto esposto, sarebbe quindi possibile trasferire il credito d’imposta transizione 5.0 unitamente all’azienda anche, ad esempio, in caso di conferimento d’azienda.

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