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Giovedì, 18 giugno 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Ricade sul creditore prenditore dell’assegno l’onere di provare il mancato incasso

/ REDAZIONE

Giovedì, 18 giugno 2026

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La Cassazione, nell’ordinanza n. 20139/2026, ha stabilito che, in tema di obbligazioni pecuniarie, la traenza (emissione) e la consegna di assegni bancari, accettati dal creditore prenditore, integrano un mezzo di pagamento, sebbene da intendere pro solvendo (ossia senza liberazione immediata del debitore).

Il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal denaro contante, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato dal creditore solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede.

L’assegno bancario, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore.
Successivamente, sorge un onere di cooperazione del creditore di porre all’incasso gli assegni medesimi, ispirato a buona fede e correttezza, pena l’impossibilità di far valere l’asserito inadempimento del debitore.

Ai fini della prova del pagamento è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo. Ricade, invece, sul creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, bensì nella corrispondente prova di fatti positivi quali, ad esempio, lo smarrimento o il furto; circostanze idonee a dimostrare che il mancato possesso non sia riconducibile al pagamento, ma ad un fatto non imputabile al creditore prenditore.

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