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LAVORO & PREVIDENZA

I recenti Accordi Confimi non sono meri «accordi ponte»

L’imposta sostitutiva per gli incrementi retributivi è del 5%

/ REDAZIONE

Giovedì, 25 giugno 2026

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Negli scorsi giorni è stato diffuso il testo del verbale interpretativo siglato il 22 maggio tra Confimi e Fim-Cisl (senza sottoscrizione da parte della Uilm, altra organizzazione sindacale firmataria del contratto collettivo) riferito ai precedenti Accordi del 13 giugno 2024 (si veda “Metalmeccanica Confimi con retribuzioni più alte da giugno” del 15 giugno 2024), del 14 luglio 2025 (si veda “Nella piccola industria meccanica aderente a Confimi nuove retribuzioni da giugno” del 17 luglio 2025) e del 28 ottobre 2025 (si veda “Nella piccola industria meccanica aderente a Confimi nuove retribuzioni da novembre” del 1° novembre 2025), tutti applicabili al personale delle piccole industrie del settore metalmeccanico (codice CNEL C01A).

Le Parti, nel ricordare che il Contratto Collettivo di cui sono firmatarie, a differenza di altri CCNL del medesimo comparto meccanico, all’art. 36 non prevede meccanisimi di aggiornamento automatico, bensì il solo impegno a garantire un conguaglio economico di importo pari all’eventuale scostamento annualmente rilevato a consuntivo dall’ISTAT sul tasso IPCA-NEI, hanno voluto chiarire e sottolineare che i sopra richiamati Accordi, tutti modificativi della parte economica del CCNL, costituiscono a tutti gli effetti “rinnovo contrattuale” e non si configurano pertanto come “Accordi ponte”.

La portata di tale precisazione, motivata dall’esigenza di garantire la corretta applicazione della normativa vigente e di fornire adeguate certezze operative a imprese e lavoratori, si ricollega alla previsione contenuta all’art. 1 commi 7 e 12 della L. 30 dicembre 2025 n. 199 (si veda “Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali con imposta agevolata” del 30 dicembre 2025), che ha introdotto un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali (comunali e regionali) pari al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

In tema di tassazione sostitutiva degli incrementi retributivi si coglie peraltro lo spunto offerto dal verbale interpretativo del CCNL Confimi per segnalare la circolare n. 3 emessa proprio ieri dall’Agenzia delle Entrate (si veda “Sostitutiva del 5% anche per incrementi contrattuali relativi ad annualità precedenti” di oggi), che fa seguito alla precedente circolare n. 2 del 24 febbraio 2026 e fornisce ulteriori precisazioni in tema di applicabilità dell’imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali e sull’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.

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