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L’assoluzione dal delitto di insider trading chiude anche il processo amministrativo

/ REDAZIONE

Martedì, 30 giugno 2026

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La Cassazione, nella sentenza n. 21768/2026, ha precisato che la violazione amministrativa di cui all’art. 187-bis del DLgs. 58/98 (insider trading), seppure formalmente amministrativa, è considerata sostanzialmente penale e che tale natura non è mutata a seguito dell’entrata in vigore del DLgs. 107/2018, nonostante sia stato mitigato il relativo trattamento sanzionatorio.

A fronte di ciò, qualora, con riferimento ai medesimi fatti storici, l’incolpato sia stato definitivamente assolto, in sede penale, dal delitto previsto dall’art. 184 del DLgs. 58/98, con formula “perché il fatto non sussiste”, il divieto del ne bis in idem è pienamente efficace e l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato”) non incontra alcuna limitazione. Di conseguenza, non è possibile continuare nell’accertamento dell’illecito amministrativo, in quanto l’obiettivo di proteggere l’integrità dei mercati e la fiducia del pubblico negli strumenti finanziari è tale da giustificare un cumulo di azioni, ma non la prosecuzione di un procedimento teso all’irrogazione di una sanzione amministrativa di natura penale dopo l’assoluzione nel processo penale.

Si precisa, altresì, che l’operatività del principio del ne bis in idem presuppone l’identità dei due giudizi, sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo, nel senso che i procedimenti devono avere avuto a oggetto gli stessi fatti e devono essersi svolti nei confronti della stessa persona.

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