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Sabato, 15 agosto 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Salvo il ricorso firmato dal geometra per l’IMU o per il registro

/ Alfio CISSELLO

Sabato, 15 agosto 2026

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Nel processo tributario i soggetti abilitati alla difesa tecnica sono vari: gli avvocati, i dottori commercialisti iscritti nella sezione A dell’albo e i consulenti del lavoro hanno una competenza generale, nel senso che possono patrocinare qualsiasi causa che rientra nella giurisdizione tributaria.

Altre categorie professionali come ad esempio gli architetti, gli ingegneri e i geometri hanno una competenza circoscritta alle liti catastali.

Il concetto di liti catastali va ricondotto alle ipotesi dell’art. 2 comma 2 del DLgs. 546/92, non potendosi estendere al ricorso contro l’avviso di liquidazione che richiede una maggiore imposta di registro, ancorché la contestazione dipenda dalla classificazione catastale (C.T. Prov. Salerno 22 dicembre 2000 n. 223/8/00). Le stesse considerazioni valgono per l’IMU (C.G.T. II Lombardia 18 dicembre 2025 n. 2871/25/25).

Ci si potrebbe domandare quali siano le conseguenze di un ricorso sottoscritto ad esempio da un professionista iscritto all’albo dei geometri per un avviso di accertamento IMU.
Sulla base di diverse considerazioni, sembra da escludere l’inammissibilità del ricorso.

La giurisprudenza ha, infatti, stabilito in modo abbastanza costante che “l’assistenza di un difensore tecnico non è condizione di ammissibilità degli atti processuali, ma è soltanto fonte di un dovere per il giudice adito di invitare le parti a munirsi di idonea assistenza, derivando l’inammissibilità solo dall’inottemperanza di detto ordine” (Cass. 10 giugno 2021 n. 16231, Cass. 10 aprile 2024 n. 9648).

Premesso ciò, l’art. 12 comma 10 del DLgs. 546/92 prevede l’applicabilità, nel processo tributario, dell’art. 182 del codice di procedura civile, secondo cui “quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione” .

Trattasi nella specie di un difetto di assistenza o comunque di un ricorso proposto in assenza di una valida procura. Al di là di come si intende qualificare l’irregolarità, dovrebbe scattare il meccanismo di regolarizzazione indicato.
Di conseguenza, se la Corte appura che il ricorso è stato sottoscritto da un difensore incompetente per materia, deve ordinare alla parte di regolarizzare il tutto entro un termine perentorio. In sostanza, la parte entro il termine indicato dovrà conferire procura ad un difensore competente per la materia, il quale dovrà caricare la procura a sistema e in sostanza ratificare l’operato del precedente difensore.

Le successive difese, come ad esempio il deposito delle memorie avverranno ad opera del difensore successivamente nominato.
Se la nomina del difensore non avviene entro il termine indicato dalla Corte il ricorso potrà essere dichiarato inammissibile.

Con vizio eccepito dalla controparte, regolarizzazione immediata

Bisogna però prestare molta attenzione ad un aspetto.
Per costante giurisprudenza, qualora sia la controparte ad eccepire l’irregolarità della procura, dell’autorizzazione e/o della rappresentanza/assistenza processuale, il contribuente deve immediatamente ed entro la prima difesa utile sanare la irregolarità o produrre la documentazione che dimostra la sua insussistenza, posto che l’art. 182 c.p.c. trova applicazione solo se l’irregolarità è rilevata dal giudice (Cass. 27 ottobre 2022 n. 31717, Cass. 25 giugno 2024 n. 17491).
Se nelle controdeduzioni l’Agenzia delle Entrate eccepisce l’incompetenza per materia del difensore, il contribuente deve subito conferire la procura al nuovo difensore caricandola a sistema.

La prima difesa utile sembra essere il termine per depositare i documenti, ma è opportuno regolarizzare il prima possibile.
Ove il contribuente, per errore, attendesse l’ordine di regolarizzazione giudiziale pur in presenza di eccezione della controparte, rischierebbe l’inammissibilità in ragione del descritto orientamento giurisprudenziale.

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