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LAVORO & PREVIDENZA

Il requisito del soggiorno lungo per l’assegno sociale non viola la parità di trattamento

Secondo la Consulta, il principio di parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale non si applica a tale assegno

/ REDAZIONE

Mercoledì, 22 luglio 2026

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La disciplina che, per i cittadini di Paesi terzi, subordina il riconoscimento dell’assegno sociale al possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo non viola il principio di parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale, poiché tale principio non si applica all’assegno sociale.

Così si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 141 depositata ieri, 21 luglio 2026, dichiarando in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 80 comma 19 della L. 388/2000 sollevate dalla Cassazione con riferimento agli artt. 3, 11, 38 e 117 primo comma Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’art. 12 § 1 lett. e) della direttiva Ue 2011/98.

La decisione si pone nel solco della sentenza della Corte di Giustizia Ue del 5 marzo 2026, resa nella causa C-151/24 a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dalla stessa Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 29/2024.
In tale occasione, la Corte europea ha chiarito che l’assegno sociale di cui all’art. 3 comma 6 della L. 335/95 non rientra nel perimetro di applicazione ratione materiae del principio unionale di parità di trattamento nella sicurezza sociale.

Ai fini dell’operatività della garanzia prevista dall’art. 12 § 1 lett. e) della direttiva Ue 2011/98, è infatti necessario che la prestazione sia riconducibile a uno dei settori della sicurezza sociale individuati dall’art. 3 § 1 del regolamento Ce 883/2004.
In quest’ottica, una provvidenza può essere considerata “prestazione di sicurezza sociale” se, da un lato, è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali e, dall’altro, si riferisce a uno dei rischi espressamente elencati in tale disposizione.

La decisione segue l’interpretazione della Corte di Giustizia Ue

Muovendo da queste premesse, la Corte di Giustizia ha evidenziato che, in ragione delle caratteristiche proprie dell’assegno sociale, tale provvidenza non può essere qualificata come prestazione di sicurezza sociale ai sensi della giurisprudenza unionale.
Ne consegue che essa non rientra nell’ambito di applicazione dei §§ 1 e 2 dell’art. 34 della Carta, né soggiace alla garanzia di parità di trattamento di cui all’art. 12 § 1 lett. e) della direttiva Ue 2011/98.

A fronte dei principi affermati dalla Corte di Giustizia, la Consulta ha quindi concluso che l’art. 80 comma 19 della L. 388/2000 non si pone in contrasto con i parametri costituzionali evocati dal giudice a quo, letti alla luce del diritto eurounitario.

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