Detrazione IVA a rischio se la descrizione in fattura è generica
Necessarie le informazioni che attestano le condizioni sostanziali
Per il principio di cartolarità, la fattura è il documento che attesta, al contempo, la debenza dell’IVA da parte del fornitore e, al ricorrere dei presupposti di legge, il diritto alla detrazione del tributo da parte dell’acquirente soggetto passivo.
Affinché possa ritenersi regolare, oltre a rispettare le modalità di emissione previste dalla norma, il documento deve contenere specifiche informazioni (art. 226 della direttiva 2006/112/Ce, art. 21 del DPR 633/72), come l’identificazione delle parti, la descrizione dei beni o servizi scambiati e gli elementi necessari per la determinazione dell’imposta. In particolare, l’art. 21 comma 2 lett. g) del DPR 633/1972, richiede che la fattura riporti la “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”.
In passato l’Amministrazione finanziaria aveva ammesso la possibilità di indicare un codice di riferimento aziendale in luogo della descrizione analitica della natura e qualità dei beni, a condizione che sulla fattura, a margine o sul retro, fosse riportata una “legenda” del codice, con l’indicazione analitica della natura e della qualità di ciascun prodotto (R.M. n. 504522/1975, R.M. 5n. 01799/1975). È quindi possibile utilizzare un’informazione codificata, ma a condizione che nella fattura siano ugualmente descritti i beni o servizi.
L’obbligo di specificare puntualmente l’oggetto della transazione è volto, tra l’altro, a “facilitare la successiva, ed eventuale, attività di accertamento degli organi verificatori dell’Amministrazione finanziaria” (R.M. 3 maggio 1995 n. 111).
È su questo tema che si inserisce l’ordinanza della Cassazione n. 12624 del 5 maggio 2026, in base alla quale il diritto alla detrazione può essere disconosciuto qualora dalla descrizione della fattura non sia possibile individuare con precisione la natura, qualità e quantità dei beni o dei servizi formanti oggetto dell’operazione, salvo che il cessionario o committente non sia in grado di dimostrare l’effettiva esistenza della cessione o della prestazione.
Nel fatto di causa, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la detrazione IVA, ritenendo che la dicitura riportata (“Acconto consulenza legale. Mandato professionale del 4.10.2010”) fosse troppo generica, considerata anche la mancata esibizione del relativo contratto. Inoltre, il mandato professionale richiamato nelle fatture risultava stipulato tra soggetti diversi.
La Suprema Corte, censurando la decisione di merito, ha ritenuto dunque che il mero riferimento al rapporto contrattuale non fosse sufficiente a comprovare l’effettiva esistenza della prestazione.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, la fattura non costituisce solo un documento idoneo a rappresentare l’operazione, ma un titolo atto a garantire un’oggettiva finalità di trasparenza e di conoscibilità dell’operazione, così da consentire l’espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria (Cass. n. 22130/2021).
Come ricordato dai giudici di legittimità, la normativa unionale impone di precisare l’entità e la natura dei servizi forniti, nonché la data in cui la prestazione è effettuata o ultimata (causa C-516/14). Ne consegue che, quando la descrizione riportata in fattura è generica, il documento perde la propria efficacia probatoria, determinando lo spostamento sul contribuente dell’onere di dimostrare l’effettiva esistenza dell’operazione. Al contrario, una fattura regolare, sotto il profilo sostanziale e formale, è idonea a fornire un elemento presuntivo dell’effettività dell’operazione, lasciando all’Amministrazione finanziaria il compito di contestare, con elementi specifici, l’esistenza dell’operazione ai fini della detrazione dell’imposta.
Occorre, nondimeno, che tale assunto sia coordinato con il fondamentale principio di neutralità dell’IVA.
La Corte di Giustizia, nella già citata causa C-516/14, ha altresì affermato che detto principio esige che la “detraibilità a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche quando taluni obblighi formali siano stati omessi dai soggetti passivi” (causa C-516/14, punto 42).
I giudici comunitari hanno, inoltre, precisato che l’Amministrazione finanziaria non può negare il diritto alla detrazione “con la sola motivazione che una fattura non rispetta i requisiti previsti dall’articolo 226, punti 6 e 7, della direttiva 2006/112 qualora essa disponga delle informazioni per accertare che i requisiti sostanziali relativi a tale diritto sono stati soddisfatti” (causa C-516/14, punto 43).
Va, infine, registrata la posizione dell’Agenzia delle Entrate, che ha ammesso la possibilità di richiamare in fattura “eventuali liste riepilogative, ovvero ogni altra documentazione, comunque usata nella pratica commerciale, che consenta l’esatta individuazione, qualificazione e quantificazione dei servizi prestati” (risposta a interpello n. 8/2020).
Pare emergere, dunque, da quanto sopra che in caso di rinvio, nella descrizione della fattura, a ulteriori documenti, questi, se esistenti e coerenti, consentano di provare la reale effettuazione dell’operazione.
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