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Giovedì, 6 agosto 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

L’interruzione dell’attività non giustifica l’istanza di rimborso IVA

/ Emanuele GRECO

Giovedì, 6 agosto 2026

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Tra le fattispecie che consentono la domanda di rimborso dell’eccedenza detraibile IVA, vi è la “cessazione dell’attività” del soggetto passivo, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del DPR 633/72.
In tal caso, il rimborso spetta a prescindere dall’importo dell’IVA detraibile, non essendo previsto il limite minimo di 2.582,82 euro, come per le altre fattispecie (cfr. R.M. 2 agosto 1999 n. 132).

La ratio della disposizione è quella di permettere al soggetto passivo il recupero del credito IVA, non essendo possibile computare l’imposta in detrazione nel periodo successivo compensandola “internamente” con l’IVA dovuta sulle operazioni attive.

La condizione di “cessazione dell’attività”, tuttavia, non è stata ulteriormente esplicitata dal legislatore, né constano norme di interpretazione autentica.
La Cassazione, con l’ordinanza 20 ottobre 2023 n. 29257, ha fornito alcune indicazioni utili, avendo stabilito che per determinare quando si verifica la cessazione dell’attività, ai fini del rimborso, occorre fare riferimento “al dato sostanziale rappresentato dalla cessazione effettiva dell’attività economica”, inteso come “il momento in cui si conclude la correlazione tra le operazioni imponibili e l’attività d’impresa, che, a sua volta, costituisce il presupposto indefettibile per l’applicazione dell’imposta”.

Ulteriori elementi sono stati forniti dalla Cassazione nella recente ordinanza n. 2393 del 2 febbraio 2026.
Nel caso esaminato, una società invocava la legittimità dell’istanza di rimborso presentata, a fronte di un prolungato periodo di inattività (quiescenza), conseguente al fallimento della società controllante. Nonostante l’assegnazione di quote in capo a un terzo assuntore, nel corso di un concordato fallimentare, l’attività non era ripresa ed era stata, invece, avviata la procedura formale di liquidazione.
La domanda di rimborso era, però, disconosciuta dall’Amministrazione finanziaria, presumibilmente sulla base del fatto che l’attività del soggetto passivo istante non era considerata “cessata” ai fini dell’art. 30 comma 1 del DPR 633/72.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 2393/2026, affronta il tema, facendo ampia menzione dei principi della giurisprudenza comunitaria.
In particolare, sul tema dell’interruzione dell’attività, richiama la sentenza Corte di Giustizia Ue 6 ottobre 2022, causa C-293/21. La Corte, riferendosi al caso di cessazione dell’attività a seguito di messa in liquidazione, “non esclude che l’attività economica possa essere ripresa ovvero che possano essere compiute operazioni soggette ad imposta, quali ad esempio la vendita di attivi ai fini della liquidazione dei debiti”.
Per questa ragione, se la cessazione “di fatto” dell’attività è qualificata come “interruzione” della medesima non si configura la fattispecie che consente l’accesso alla domanda di rimborso, “dovendo essere accertato in punto di fatto che non saranno più effettuate nuove operazioni soggette ad IVA”.

Un ulteriore principio utile è rinvenibile nella sentenza Corte di Giustizia Ue 3 giugno 2021, causa C-182/20, in cui è stata censurata la normativa di uno Stato membro che imponeva di rettificare la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti da parte di un soggetto passivo nei confronti del quale era stata avviata una procedura fallimentare.
La Cassazione conclude, quindi, che “nemmeno il fallimento comporta in ogni caso e automaticamente la cessazione dell’attività”.

Ancora soggetto IVA se riprende l’attività

Un ultimo aspetto degno di interesse riguarda l’elemento della ripresa dell’attività da parte del soggetto passivo.
Nella sentenza 5 dicembre 2024, causa C-680/23, la Corte di Giustizia Ue ha affermato che è conforme alla disposizione unionale in tema di rimborsi IVA (art. 183 par. 1 della direttiva 2006/112/Ce) una legislazione nazionale secondo cui un soggetto passivo, che ha cessato la propria attività economica e poi l’ha ripresa, non può riportare a un periodo successivo il credito IVA maturato, ma solo chiederlo a rimborso entro 12 mesi dalla data di cessazione dell’attività, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

Nella medesima sentenza unionale, si precisa che un operatore che cessa la sua attività economica cessa anche di essere un soggetto passivo (con la conseguente mancanza dei periodi d’imposta necessari per presentare la domanda di rimborso IVA, secondo la normativa unionale).
Ne consegue che, anche qualora l’attività del soggetto passivo si possa considerare cessata, invece che interrotta, non sarebbe comunque possibile accedere al rimborso IVA, poiché l’istante avrebbe perso il proprio status di soggetto passivo. Nel caso dell’ordinanza n. 2393/2026, sarebbe quindi decorso il termine ordinario biennale per l’istanza di rimborso “generica” (art. 21 comma 2 del DLgs. 546/92 e art. 30-ter del DPR 633/72), computato dalla data di cessazione dell’attività.

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